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Il commercialista che causa un pregiudizio al cliente, riconducibile a mancata informazione, può rispondere dei danni se l’impugnazione non esperita avrebbe avuto probabile esito favorevole sulla base di una valutazione prognostica.
Decisione: Sentenza n. 13007/2016 Cassazione Civile – Sezione III

Il caso.
Un cliente citava in tribunale il suo dottore commercialista per il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata impugnazione di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale che lo vedeva soccombente relativamente a un accertamento IRPEF nei suoi confronti.
Il cliente lamentava di aver consegnato la sentenza originale al commercialista chiedendo indicazioni e chiarimenti, ma il professionista, malgrado le sollecitazioni del cliente, non lo aveva più contattato, lasciando decorrere i termini per ricorrere in Cassazione.
Di conseguenza, il cliente era stato costretto a ricorrere al credito bancario per far fronte al pagamento di oltre 60mila euro dovuti all’Amministrazione finanziaria.
Il cliente aveva quindi costituito in mora il professionista e, su segnalazione di questi, anche la sua compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale.
Nel giudizio di primo grado, il Tribunale rigettava la domanda del cliente escludendo la responsabilità del commercialista in quanto, non essendo abilitato alla difesa tecnica dinanzi alle giurisdizioni superiori, non avrebbe potuto impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
A seguito di appello del cliente, la Corte di Appello confermava la sentenza del Tribunale, e il cliente proponeva ricorso in Cassazione avverso la pronuncia della Corte territoriale.
La Cassazione accoglie il ricorso del cliente, ma rimette al giudice del merito l’accertamento se – nel caso di specie – sia stato conferito un vero e proprio incarico professionale, all’esito del quale accertamento potranno eventualmente essere esaminate le istanze risarcitorie e la conseguente operatività della copertura assicurativa.

La decisione.
Il Collegio dapprima richiama quanto ritenuto dalla Corte di Appello nel merito della vicenda: «va premesso che la Corte di appello ha ritenuto che, anche a voler tenere conto delle deduzioni dell’appellante (sulla scorta di quanto articolato nei mezzi di prova e di quanto dedotto negli scritti difensivi), il cliente avrebbe affidato al professionista “soltanto l’incarico di una consulenza di carattere tecnico … in via di prima informazione ” e che perciò l’incarico non avrebbe avuto ad oggetto il conferimento della difesa dinanzi alla Corte di cassazione. Pertanto, secondo la Corte di merito, “resa o non resa quella consulenza”, lo S., per proporre ricorso, si sarebbe dovuto rivolgere ad un avvocato patrocinante in cassazione mentre il parere tecnico del commercialista non avrebbe avuto incidenza alcuna sulle valutazioni di mero diritto che avrebbe dovuto compiere il legale incaricato dell’impugnazione. Secondo la Corte di merito, la proposizione dell’azione giurisdizionale sarebbe comunque dipesa da una scelta personale dell’attore che, per realizzarla, si sarebbe dovuto rivolgere a soggetti diversi dall’appellato, mentre sarebbe stata irrilevante l’attuazione o meno della prestazione richiesta al dott. D.».
Poi espone quanto sostenuto dal cliente ricorrente con il primo motivo di ricorso: «Il ricorrente assume che l’incarico conferito al professionista sarebbe consistito “in una consulenza tecnico-giuridica volta innanzitutto a conoscere tempestivamente rimedi, termini e modalità previsti dall’ordinamento giuridico per la tutela avverso una sfavorevole sentenza della Commissione Tributaria Regionale, ed inoltre ad analizzare sul piano tecnico la motivazione del provvedimento e le ragioni del rigetto dell’appello”».
Dal quale presupposto in fatto «il ricorrente fa discendere in diritto l’obbligo del commercialista di informare il cliente dell’esistenza del rimedio del ricorso per cassazione, nonché dei termini e delle modalità per la sua proposizione, inclusa l’informazione della necessità di rivolgersi ad un avvocato abilitato a difendere dinanzi alle giurisdizioni superiori – trattandosi di circostanze né di pubblico dominio né nella conoscenza del cliente medesimo, considerato che svolgeva l’attività lavorativa di orologiaio. Invece, essendo il dottore commercialista un professionista cui l’ordinamento attribuisce specifica competenza in materia tributaria, oltre che il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni tributarie di merito (come da norme richiamate in rubrica), egli ha anche specifica conoscenza sia del rito tributario che del sistema dei gravami esperibili». Conseguentemente, il commercialista «avrebbe dovuto fornire, con tempestività, le dette informazioni, in ossequio ai doveri di diligenza professionale derivanti dall’incarico conferito ai sensi dell’art. 2230 e seg. e dalla clausola generale dell’art. 1176 cod. civ. Con conseguente suo obbligo a risarcire i danni derivati al cliente dall’inadempimento del fondamentale obbligo di informazione».
La Suprema Corte ritiene fondato, e accoglie, tale primo motivo di ricorso, proposto dal cliente: «La responsabilità del dottore commercialista presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ., tenuto conto della natura e della portata dell’incarico conferito (cfr. Cass. n. 16023/02, anche per la distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato, eventualmente gravanti sul prestatore d’opera intellettuale).
Qualora si tratti di attività di consulenza richiesta ad un dottore commercialista, il dovere di diligenza impone, tra gli altri, l’obbligo, non solo di dare tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e che rientrino nell’ambito della competenza del professionista (cfr. Cass. n. 14599/04 e n. 24544/09, in riferimento ad analoghi obblighi informativi imposti all’avvocato, nonché Cass. 14639/15, in riferimento agli obblighi informativi gravanti sul dottore commercialista), ma anche, tenuto conto della portata dell’incarico conferito, di individuare le questioni che esulino da detto ambito. Il professionista incaricato dovrà perciò informare il cliente dei limiti della propria competenza e fornire gli elementi ed i dati comunque nella sua conoscenza per consentire al cliente di prendere proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente».
Per la Cassazione «La definizione dell’ampiezza di questo dovere di informazione e la valutazione della diligenza richiesta nell’adempimento presuppongono che siano, in concreto, individuati gli esatti termini dell’incarico conferito al dottore commercialista».
E precisa che, nel momento in cui si ipotizzi – come ha fatto la Corte di Appello – che il professionista sia stato incaricato di fornire una vera e propria consulenza, anche se solo di prima informazione, «è obbligo di diligenza connesso all’incarico di consulenza così conferito quello di informare il cliente non solo delle ragioni di natura giuridica o tecnico-contabile che stanno a fondamento della sentenza sfavorevole (indubbiamente rientranti nella competenza del dottore commercialista, in quanto soggetto abilitato al patrocinio dinanzi alle commissioni tributarie), ma anche dei rimedi astrattamente esperibili, pur se non praticabili dallo stesso professionista».
La Suprema Corte afferma quindi che «la sola circostanza, valorizzata dal giudice di secondo grado, che il dottore commercialista non sia abilitato a promuovere ricorso dinanzi alla Corte di cassazione avverso una sentenza della commissione tributaria regionale non vale ad escluderne la responsabilità, ove non gli si ascriva (soltanto) tale mancata impugnazione, bensì la mancata ottemperanza all’obbligo di informare il cliente della necessità di rivolgersi ad un avvocato abilitato, nei tempi previsti dall’ordinamento per impugnare la sentenza».
Di conseguenza, il Collegio cassa la sentenza impugnata, rimettendo – nel caso di specie – la questione innanzi al giudice del merito per l’accertamento relativamente al fatto se sia o meno stato conferito un vero e proprio incarico professionale, al cui esito saranno esaminabili le istanze risarcitorie.
Osservazioni.
La responsabilità professionale del dottore commercialista presuppone la violazione del dovere di diligenza media ex art. 1176, comma 2, e dell’art. 2236 codice civile, in relazione alla natura e alla portata dell’incarico professionale conferito dal cliente.

Fonte: Diritto24 

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