La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 12690 del 29 marzo 2016, si è occupata di un interessante caso di “lesioni personali” (art. 590 cod. pen.) cagionate a causa della omessa custodia di animali (art. 672 cod. pen., abrogato).
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Trani aveva confermato la sentenza del Giudice di Pace, con la quale un imputato era stato condannato per il reato di lesioni personali, in quanto egli “avendo la temporanea disponibilità del cane di razza‘Terranova Maremmano’ di proprietà della figlia, per colpa consistita in imprudenza e negligenza” aveva cagionato ad un minore “lesioni personali giudicate guaribili in gg. 30 con ulteriore periodo di gg. 20 di incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni, non adottando, in particolare, le cautele necessarie alla custodia del cane, di grossa taglia, trascurando ogni vigilanza su di esso, consentendo che lo stesso entrasse in contatto senza museruola con minorenni”.
Secondo il Tribunale, in particolare, l’imputato doveva ritenersi colpevole, in quanto aveva affidato “a due minorenni inesperti un cane pericoloso, in quanto di grossa taglia”.
L’imputato, ritenendo la sentenza ingiusta, proponeva ricorso per Cassazione, evidenziando come l’evento si fosse verificato a causa della condotta della persona offesa, la quale aveva tentato di “cavalcare” l’animale.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Secondo la Cassazione, infatti, appariva incontestato che l’imputato avesse la custodia dell’animale al momento del fatto e che tale obbligo di custodia fosse stato dal medesimo violato, nel momento in cui aveva affidato il cane a due minorenni, “consentendo che costoro si allontanassero con l’animale”.
Evidenziava la Corte come, “in tema di omessa custodia di animali, l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, in quanto l’art. 672 c.p. collega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico”.
Inoltre, la Cassazione osservava che “la responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni causate a terzi dall’animale stesso (nella specie, un cane) può essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri, stabiliti in tema di obblighi di custodia, dall’art. 672 c.p., nonostante l’intervenuta abrogazione di detto articolo”.
Nel caso di specie, dunque, il giudice d’appello aveva, del tutto correttamente, ricollegato la violazione degli obblighi di custodia “alla condotta di affidamento di un cane di grossa taglia (che, peraltro, era custodito in una gabbia), senza idonee cautele, a due soggetti inesperti, prevedibilmente incapaci di far fronte alla sua eventuale aggressività, anche ove provocata dal comportamento di uno di essi”.
Il comportamento della persona offesa, peraltro, proprio in quanto “inesperta”, non poteva in alcun modo considerarsi “anomalo, nè imprevedibile e tale da interrompere il nesso di causalità tra l’evento e la condotta negligente ed imprudente dell’imputato”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, confermando la sentenza di condanna di primo e secondo grado e condannando, altresì, il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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