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23 Novembre 2016Cassazione penale, sez. IV, sentenza 17/10/2016 n° 43864
Se il conducente acconsente all’analisi delle urine ma rifiuta l’esame del sangue non vi è reato.
E’ quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 17 ottobre 2016, n. 43864.
Il caso vedeva un conducente essere invitato a sottoporsi ad accertamenti di routine, sia per il tasso alcolemico che mediante precursore per il rinvenimento di sostanze stupefacenti.
L’uomo era stato invitato a sottoporsi a successivo prelievo ematico per l’accertamento specifico al fine di verificare lo stato di alterazione psicofisica ma si rifiutava, adducendo di avere già eseguito il prelievo di urine.
Secondo quanto disposto dall’art. 187, comma 3, cod. strad., qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia, ovvero quando il conducente si rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale, fatti salvi gli ulteriori obblighi di legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
A sua volta, l’art. 186, comma 5, cod. strad., dispone che per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque equiparate a tali fini.
La normativa prevede che il conducente sottoposto ad accertamento, fuori dei casi di sinistro stradale, mediante apparecchiature mobili possa essere condotto, in casi di esito positivo di tale accertamento, presso strutture sanitarie affinché ivi si proceda al prelievo di campioni di liquidi biologici a condizione che non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo.
Ciò precisato, gli ermellini affermano che non sia configurabile il reato di cui all’art. 187, comma 8, cod. strad., nel caso in cui il conducente rifiuti un tipo di prelievo, come quello ematico, acconsentendo ad un altro prelievo di liquidi biologici, come le urine, sufficiente a dimostrare l’assunzione dello stupefacente.
Preme, infatti, ricordare come la normativa non sanzioni il rifiuto opposto ad un particolare prelievo di campioni biologici, quanto, piuttosto, la condotta ostativa all’accertamento di una condotta di guida.
Fonte: Altalex
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