In caso di danni provocati da animali randagi, a chi può essere chiesto il risarcimento?
Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 3974 del 29 giugno 2015, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dal Tribunale, un cittadino aveva chiesto al condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro, in occasione del quale egli era caduto a terra, riportando delle lesioni, a causa della collisione tra il proprio motociclo ed un cane randagio che stava attraversando la strada.
Pronunciatosi sul punto, il Tribunale osservava come potesse considerarsi provato il fatto storico allegato dal danneggiato, che trovava conferma anche nella deposizione di un teste“notevolmente attendibile in quanto privo di rapporti di parentela o dipendenza con le parti in causa”, il quale aveva riferito di aver visto un motociclo “frenare di botto per evitare l’urto con un cane che stava attraversando la strada”. La teste riferiva, poi, di aver visto il motociclo scontrarsi con il cane e il conducente finire a terra.
Ebbene, il Tribunale rilevava che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2741 del 2015, aveva avuto modo di precisare, in un caso simile a quello in esame, che “il Comune deve rispondere dei danni patiti da un ciclomotorista caduto a seguito dell’impatto con un cane randagio durante la marcia del mezzo, atteso che l’ente territoriale – ai sensi della legge – quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo – è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza”.
Pertanto, secondo il Tribunale, “in caso di mancata adozione di misure di controllo del fenomeno del randagismo, l’ente locale può essere chiamato a rispondere ex art. 2043 c.c. dei danni patiti da un motociclista aggredito da un cane randagio su una strada comunale, in base al principio per cui la pubblica amministrazione è responsabile per i danni riconducibili all’omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale”.
Nel caso di specie, peraltro, il Tribunale osservava come non potesse configurarsi un concorso di colpa del danneggiato, “essendo emerso che, al momento dell’impatto con l’animale, l’attore stava guidando il proprio motociclo a velocità moderata nella corsia di pertinenza e indossando il casco di protezione”.
Di conseguenza, ciò era sufficiente per far ritenere integralmente fondata la domanda risarcitoria formulata nei confronti del Comune, che, quindi, andava condannato a risarcire il danneggiato dei danni subiti a seguito del sinistro.
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