Tamponamento: si presume il mancato rispetto della distanza di sicurezza.
14 Novembre 2016Confisca dei beni e proventi da reato: la legge in Gazzetta Ufficiale
14 Novembre 2016È in discussione un disegno di legge recante “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici”.
Si tratta in sostanza dell’introduzione di norme più severe volte a punire il furto di rame, materiale tipicamente impiegato nelle infrastrutture di comunicazione e nelle reti elettriche.
Il d.d.l. prevede l’introduzione nel codice penale di una fattispecie di reato autonoma rubricata all’art. 624-ter
– Furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione.
Il testo provvisorio della norma in discussione alla Camera e quindi ancora suscettibile di emendamenti è il seguente «Chiunque si impossessa di componenti metalliche o di altro materiale appartenente a infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica è punito con la reclusione da un anno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;
Le pene detentive sono dunque raddoppiate rispetto a quelle previste dalla fattispecie ordinaria di furto (624 c.p.)
Il d.d.l. prevede anche interventi su altri articoli sia del codice penale che del codice di procedura penale. Si segnala in particolare l’introduzione dell’arresto in obbligatorio flagranza di reato (art. 380, 2 comma lett. e-bis) c.p.p.
È in discussione un disegno di legge recante “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici”.
Si tratta in sostanza dell’introduzione di norme più severe volte a punire il furto di rame, materiale tipicamente impiegato nelle infrastrutture di comunicazione e nelle reti elettriche.
Il d.d.l. prevede l’introduzione nel codice penale di una fattispecie di reato autonoma rubricata all’art. 624-ter
– Furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione.
Il testo provvisorio della norma in discussione alla Camera e quindi ancora suscettibile di emendamenti è il seguente «Chiunque si impossessa di componenti metalliche o di altro materiale appartenente a infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica è punito con la reclusione da un anno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;
Le pene detentive sono dunque raddoppiate rispetto a quelle previste dalla fattispecie ordinaria di furto (624 c.p.)
Il d.d.l. prevede anche interventi su altri articoli sia del codice penale che del codice di procedura penale. Si segnala in particolare l’introduzione dell’arresto in obbligatorio flagranza di reato (art. 380, 2 comma lett. e-bis) c.p.p.
Fonte: MioLegale.it
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