1. Introduzione
Va innanzitutto spiegato che il sistema elettorale è costituito dall’insieme delle regole che si adottano in una democrazia rappresentativa per trasformare le preferenze degli elettori in voti ed i voti in seggi.
Un sistema elettorale è composto da due elementi fondamentali: il sistema di votazione ed il metodo per l’attribuzione dei seggi.
Quest’ultimo necessita dell’applicazione di una formula matematica predefinita detta anche formula elettorale.
Tuttavia, va ricordato che un primo limite per l’attività legislativa ordinaria risiede nell’articolo 57 della Costituzione il quale prevede che il Senato sia “eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti”.
2. Cenni storici
Dal 18 aprile 1948, quando si tennero le prime elezioni dell’Italia repubblicana, fino al 1993, a parte la breve parentesi della cosiddetta Legge Truffa (1953, abrogata l’anno successivo), l’elezione dei parlamentari italiani è stata regolata da un sistema proporzionale puro.
La legge elettorale, nata per scegliere i membri dell’Assemblea Costituente, fu poi utilizzata in tutte le successive tornate.
Le principali caratteristiche del sistema elettorale previgente al “Mattarellum” del 1993 erano:
Nel 1953 c’è stata la parentesi del premio di maggioranza, con l’allora presidente del Consiglio De Gasperi, con il quale si introdusse un sistema elettorale in senso maggioritario per ridurre l’instabilità dei Governi di coalizione quadripartita della prima legislatura e nel mese di marzo fu approvata quella che l’opposizione definì “la legge truffa” (n. 148 del 1953) perché assegnava un premio di maggioranza, costituito dal 65 per cento dei seggi parlamentari, ai partiti apparentati che avessero superato il 50 per cento più uno dei voti validi.
Alle elezioni del 7 giugno 1953 la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista Democratico Italiano, il Partito Liberale ed il Partito Repubblicano (in Sardegna anche il Partito Sardo d’Azione e in Trentino-Alto Adige anche la Südtiroler Volkspartei), tra loro apparentati, ottennero però solo il 49,8 per cento dei voti e quindi il premio di maggioranza non scattò.
La legge venne abrogata l’anno successivo.
Dal 1954 al 1992 si tornò quindi al sistema proporzionale previgente.
3. La legge Mattarella
La legge Mattarella, dal nome del suo relatore, Sergio Mattarella (oggi Presidente della Repubblica), si intende la riforma della legge elettorale della Repubblica italiana, attuata in seguito al referendum del 18 aprile 1993, con l’approvazione delle leggi 4 agosto 1993 n. 276 e n. 277, che introdussero in Italia, per l’elezione del Senato e della Camera dei deputati, un sistema elettorale misto così composto:
Il sistema così concepito riunì pertanto tre diverse modalità di ripartizione dei seggi (quota maggioritaria di Camera e Senato, recupero proporzionale al Senato, quota proporzionale alla Camera) e per tale ragione venne anche chiamato “Minotauro“ in reminiscenza del nome del mostruoso essere parte uomo e parte toro presente nella mitologia greca.
La legge sostituì il precedente sistema proporzionale in vigore dal 1946 ed è rimasta in vigore fino al 2005 quando venne sostituita dalla legge Calderoli (di cui si dirà più avanti).
Il politologo Giovanni Sartori coniò per la legge l’ulteriore soprannome di Mattarellum in riferimento al nome del relatore e ritenne a suo giudizio illusorio il tentativo di creare un sistema prevalentemente maggioritario all’italiana.
Le principali caratteristiche del Mattarellum erano:
Per quanto riguarda il Senato, gli 83 seggi proporzionali venivano assegnati, secondo il dettato costituzionale, su base regionale. In ogni Regione venivano assommati i voti di tutti i candidati uninominali perdenti che si fossero collegati in un gruppo regionale, ed i seggi venivano assegnati utilizzando il ”metodo d’Hondt“ delle migliori medie: gli scranni così ottenuti da ciascun gruppo venivano assegnati, all’interno di essa, ai candidati perdenti che avessero ottenuto le migliori percentuali elettorali. Ancor più che alla Camera, ove lo scorporo era parziale, lo scorporo totale previsto per il Senato faceva funzionare la quota proporzionale di fatto come una strana quota minoritaria, in aperto contrasto con l’impianto generale della legge elettorale.
È da evidenziare che l’effetto compensativo che produceva la quota proporzionale poteva essere distorto dalle cosiddette ”liste civetta“ (sostanzialmente utilizzate per scaricare su queste, anziché nel reale partito di riferimento di un candidato uninominale, i voti da scomputarsi per ogni collegio in cui si era risultati vincenti bastando che il candidato dichiarasse di essere legato a una lista che veniva appositamente creata per questo scopo).
Da qui poi nacque la necessità di una rivisitazione del sistema elettorale che portò alla successiva stagione della Legge Calderoli.
4. La legge Caderoli
La legge Calderoli sostituì normativamente le precedenti riforme del 1993 n. 276 e 277 c.d. “Mattarellum” introducendo un sistema elettorale diametralmente opposto al precedente.
Autore principale della legge è stato l’ex Ministro Roberto Calderoli il quale in una nota intervista la definì in termini così dispregiativi che, successivamente, fu etichettata come legge “porcellum” dal politologo Giovanni Sartori.
Punti principali della riforma elettorale:
5. L’Italicum
Nel 2009 si tennero tre referendum abrogativi, tesi a modificare la legge Calderoli, svoltisi il 21 giugno 2009, seppure inizialmente fissati per il 18 maggio 2008 (rimandati a causa dello scioglimento anticipato delle Camere). Nessuno dei tre referendum raggiunse il quorum del 50% con la conseguenza dell’invalidità.
Si devono ricordare due interventi della Corte Costituzionale che hanno indotto e stimolato il legislatore ordinario a promuovere una riforma del sistema elettorale previgente.
Con la sentenza n. 13/2013 la Corte si è pronunciata sull’ammissibilità del quesito referendario dichiarando inammissibili le richieste di referendum popolare per l’abrogazione della legge Calderoli del 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), mentre con la sentenza n. 1/2014 ha dichiarato che alcune delle norme inerenti alla elezione dei Deputati e dei Senatori della Repubblica sono incostituzionali (e precisamente gli articoli 4 co. 2, 59 e 83 co. 1, n.5, co. 2 del Testo Unico per la elezione alla Camera e gli articoli 14 co. 1 e 17 co. 2, 4 del Testo Unico per l’elezione al Senato) poiché l’impossibilità per l’elettore di esprimere una preferenza sul nominativo del candidato viola gli articoli 56, 59 e 48 della Costituzione.
Sulla base di questo scenario nasce la riforma della legge elettorale previgente che a partire dal 1 luglio 2016 dovrebbe subentrare a pieno regime caratterizzandosi con delle novità assolute: il doppio turno e le quote rosa.
Le principali caratteristiche dell’Italicum, legge del 06.05.2015 n. 52, comunque sono:
Un’anomalia andrebbe riscontrata nel fatto che l’Italicum, difatti, disciplina solo le modalità per l’elezioni dei membri della Camera dei Deputati.
Infatti con la Riforma Costituzionale “Boschi” si starebbe tentando di revisionare la Carta Costituzionale nella parte in cui il Senato non debba più essere sottoposto a sistema elettivo diretto dei cittadini (generando probabilmente una soppressione istituzionale implicita).
Solo alla Camera dei Deputati spetterà, stando all’idea del legislatore operante, esprimere la fiducia al Governo.
Dovendosi attendere l’esito del Referendum costituzionale previsto in ottobre 2016, si dovrà rimandare ad altro approfondimento la tematica sul Senato.
È bene però che si inizi a riflettere sugli effetti di disparità e squilibrio istituzionale che si genereranno nel caso dovesse essere confermata, tramite voto referendario previsto ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione, la revisione costituzionale ovvero l’opposto e cioè il mantenimento di un Senato della Repubblica sostenuto da un sistema elettivo a “Porcellum”.
Fonte: Filodiritto
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