Assicurazioni: la Cassazione fa chiarezza sul funzionamento della surrogazione
9 Novembre 2016Legge Pinto: pubblicati i modelli di richiesta di pagamento dell’equa riparazione
9 Novembre 2016La reiterazione dei contratti a termine degli insegnanti e del personale tecnico e amministrativo della scuola si configura come un abuso solo se, per effetto dei diversi rinnovi contrattuali, la durata complessiva del rapporto supera il periodo di 36 mesi (computo nel quale rientrano solo i rapporti instaurati a partire dal 10 luglio 2001). Qualora si configuri la violazione di questo limite, la sanzione deve dare un ristoro effettivo: pertanto, può bastare la “stabilizzazione” mediante procedura selettiva, a patto che intervenga in un tempo congruo. In mancanza di tale misura, deve essere riconosciuto un risarcimento del danno.
Questa la lunga e complessa lista di conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione con le prime decisioni elaborate dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 187/2016 in merito all’annosa questione dei contratti a termine dei docenti e del personale Ata.
La reiterazione dei contratti a termine degli insegnanti e del personale tecnico e amministrativo della scuola si configura come un abuso solo se, per effetto dei diversi rinnovi contrattuali, la durata complessiva del rapporto supera il periodo di 36 mesi (computo nel quale rientrano solo i rapporti instaurati a partire dal 10 luglio 2001). Qualora si configuri la violazione di questo limite, la sanzione deve dare un ristoro effettivo: pertanto, può bastare la “stabilizzazione” mediante procedura selettiva, a patto che intervenga in un tempo congruo. In mancanza di tale misura, deve essere riconosciuto un risarcimento del danno.
Questa la lunga e complessa lista di conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione con le prime decisioni elaborate dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 187/2016 in merito all’annosa questione dei contratti a termine dei docenti e del personale Ata.
La reiterazione dei contratti a termine degli insegnanti e del personale tecnico e amministrativo della scuola si configura come un abuso solo se, per effetto dei diversi rinnovi contrattuali, la durata complessiva del rapporto supera il periodo di 36 mesi (computo nel quale rientrano solo i rapporti instaurati a partire dal 10 luglio 2001). Qualora si configuri la violazione di questo limite, la sanzione deve dare un ristoro effettivo: pertanto, può bastare la “stabilizzazione” mediante procedura selettiva, a patto che intervenga in un tempo congruo. In mancanza di tale misura, deve essere riconosciuto un risarcimento del danno.
Questa la lunga e complessa lista di conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione con le prime decisioni elaborate dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 187/2016 in merito all’annosa questione dei contratti a termine dei docenti e del personale Ata.
Fonte: Diritto24
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