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Cassazione Civile, sez. III, sentenza 14/10/2016 n° 20740

In tema di assicurazione contro i danni, l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili (art. 1916 c.c.).

Come funziona in concreto il meccanismo della surrogazione? Chi sono i “terzi responsabili” nei confronti dei quali opera la surrogazione dell’assicuratore?

A queste domande risponde la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con la sentenza 14 ottobre 2016, n. 20740.

La Suprema Corte con la sentenza 14 ottobre 2016, n. 20740 ha inteso fare chiarezza in merito all’istituto della surrogazione, affermando che la surrogazione dell’assicuratore prevista dall’art. 1916 c.c. è una successione a titolo particolare del diritto vantato dall’assicurato nei confronti del terzo responsabile dell’evento dannoso, con sostituzione integrale e omnicomprensiva all’assicurato-danneggiato.

Nel caso di specie, a seguito di un incidente stradale, che si verificò presso un’autostrada, e che provocò danni alle strutture stradali, nonchè la chiusura temporanea del tratto interessato, l’Assicurazione dell’autostrada ha agito in surrogazione nei confronti dei proprietari dei mezzi coinvolti e delle loro compagnie assicuratrici.

Il Tribunale di Roma ritenne che l’Assicurazione non potesse surrogarsi nei diritti della propria assicurata verso gli assicuratori della r.c.a. dei responsabili del sinistro, in quanto l’art. 1916 c.c. accorda l’azione di surrogazione soltanto nei confronti dei terzi responsabili. Valutazione condivisa anche dalla Corte d’Appello chiamata a pronunciarsi. La quale ha inoltre rilevato, che il corresponsabile che aveva risarcimento la vittima per intero avrebbe diritto di regresso, ex art. 2055 c.c., nei confronti degli altri corresponsabili ma non nei confronti dei loro assicuratori r.c.a.

La Corte di Cassazione, ritenuto fondato il ricorso proposto, ha precisato che la surrogazione dell’assicuratore ha un triplice scopo:

a) evitare l’arricchimento dell’assicurato, il quale deriverebbe dalla possibilità di cumulare indennizzo e risarcimento:

b) evitare l’arricchimento del responsabile, il quale beneficerebbe indirettamente della copertura assicurativa contro i danni stipulata dal danneggiato;

c) consentire all’assicuratore di abbassare il consto generale dei sinistri e di conseguenza i premi applicati per le categorie di rischi omogenei.

Tale sostituzione è integrale e omnicomprensiva, con acquisizione del surrogante del credito, delle garanzie del credito, degli interessi prodotti dal credito, esponendosi altresì alle stesse eccezioni che il terzo responsabile avrebbe potuto opporre al danneggiato.

Seppur vero che l’assicuratore del danneggiato di norma non ha diritto di surrogarsi nei confronti dell’assicuratore del responsabile, perché è il danneggiato che non ha diritti verso quest’ultimo, qualora sia la legge ad attribuire alla vittima dell’illecito un diritto di credito direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile, come nel caso di danni derivanti dalla circolazione stradale o dei natanti da diporto, l’assicuratore del responsabile non è più soggetto estraneo al rapporto obbligatorio.

L’assicuratore del responsabile diviene infatti, un debitore del danneggiato, sicché il credito di quest’ultimo si trasferisce per effetto di surrogazione e l’assicuratore del responsabile diventa debitore dell’assicuratore del danneggiato.

In conclusione, la Suprema Corte ha precisato che la surrogazione è una successione a titolo particolare nel diritto vantato dall’assicurato, integrale e omnicomprensiva, ontologicamente diversa dal regresso che è invece, un diritto nuovo scaturente dal pagamento dell’obbligazione solidale).

La sentenza è stata dunque cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma.

Fonte: Altalex 

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