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Ci si potrebbe chiedere se la violazione del dovere di fedeltà, che rientra, in base alla legge, tra i doveri inderogabili che derivano dal matrimonio (art. 143 del c.c.), possa essere causa di negazione dell’affidamento condiviso dei figli.

Sull’argomento, è intervenuto recentemente il Tribunale di Milano che, con ordinanza del 9 luglio 2015, ha chiarito come ci sia una netta distinzione tra doveri derivanti dal matrimonio e obblighi del genitore nei confronti dei figli.

Secondo la pronuncia in esame, occorre valutare in modo separato il rapporto che deriva dal matrimonio e il rapporto tra genitori e figli, dal momento che la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio non comporta automaticamente anche la violazione degli obblighi dei genitori nei confronti dei figli, con la conseguenza per cui, in sede di separazione o divorzio, ben potrebbe essere stabilito dal giudice l’affidamento condiviso dei figli, nonostante la violazione del dovere di fedeltà da parte di uno dei coniugi.

Il Tribunale di Milano, nella sua ordinanza, ha fatto riferimento a quanto stabilito in altre precedenti sentenze, e ha quasi parificato l’ipotesi del coniuge che commette adulterio a quella del coniuge “malato”, osservando come “il fatto che un paziente sia “malato” a causa di un disturbo psichiatrico non è elemento sufficiente per escluderlo dalla responsabilità genitoriale”, altrimenti si finirebbe per dare applicazione a quello che il giudicante definisce “stigma”, vale a dire “l’insieme di pregiudizi sociali e preconcetti che circondano la malattia mentale, specie nei rapporti interpersonali e relazionali, e creano una sorta di “marchio” invisibile attorno al paziente, visto – sovente e senza ragione – come socialmente pericoloso, aggressivo o non curabile”.

Allo stesso modo, quindi, secondo il Giudice, “non è sostenibile che un marito eventualmente fedifrago sia consequenzialmente un padre inadatto”, poiché “la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio è certamente sanzionabile con l’addebito e finanche con l’azione risarcitoria; ma non giustifica affatto un affido mono genitorialeo una limitazione del diritto di visita del padre”.

Vi è di più, secondo il Collegio, “la madre che utilizzi l’infedeltà del marito come argomento per incidere sul rapporto genitoriale tra padre e figli, pone in essere una condotta scorretta e non allineata ai doveri genitoriali”, come tale valutabile anche ai fini degli artt. 337-quater c.c., il quale prevede la possibilità per il giudice di disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, se ritenga che l’affidamento all’altro “sia contrario all’interesse del minore”.

Osserva il Tribunale, infatti, come nel disporre l’affidamento dei figli, l’unico fattore da tenere in considerazione sia rappresentato dal “preminente interesse del minore”, cui deve necessariamente conformarsi il provvedimento del Giudice e che può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: (I) il mantenimento di un legame con la famiglia, a meno che questo non risulti particolarmente “inadatto” e (II) la possibilità per il minore di svilupparsi in un “ambiente sano”.

Il Giudice fornisce, inoltre, delle direttive anche con riferimento ad un’altra questione particolarmente delicata, che si verifica nell’ipotesi in cui uno dei coniugi inizi a rifarsi una vita accanto ad un nuovo partner, con il quale desideri condividere anche il rapporto con i figli che siano nati nel corso della precedente relazione matrimoniale.
Ebbene, circa la questione relativa ad eventuali “nuovi partners” di uno dei genitori, il Tribunale precisa come, quando il genitore sia in procinto di separarsi, sia opportuno che “dedichi ai figli dei tempi esclusivi, gradualmente introducendo le figure affettive nella loro vita, altrimenti essendo possibile (se non probabile) il fatto che essi possano associare proprio a queste terze figure la fine del matrimonio e quindi iniziare a maturare rancori o risentimento verso il genitore”.
Ancora una volta, quindi, il principio ispiratore è la tutela del preminente interesse del figlio, che non deve subire alcuna ripercussione dalla fine del matrimonio dei propri genitori.

Fonte: Brocardi.it 
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