Il tema sulla famiglia degli alunni può essere letto in classe, ma con una particolare attenzione alle situazioni delicate; i voti possono essere affissi su tabelloni pubblici.
Il Garante della Privacy ha pubblicato una guida sulla privacy nelle scuole e sulle regole di buona condotta nella tenuta e comunicazione dei dati personali da parte di insegnanti e istituto. Il vademecum, che potrai scaricare cliccando qui, tratta numerosi argomenti tra cui il sempre delicato problema della pubblicazione dei voti ed esito degli esami. Centrale è anche la questione sui temi assegnati dal docente su argomenti personali e familiari, che potrebbero rivelare condizioni personali e particolari dello studente. Immancabile il riferimento all’uso delle nuove tecnologie e al cyberbullismo. Ma procediamo con ordine.
Temi in classe: «Parla della tua famiglia»
Secondo il Garante, non lede la privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare; il docente diventerà poi “depositario” dei segreti dello scolaro e non potrà comunicarli a terzi (ad esempio ad altri genitori o a colleghi e preside se non per fini, in quest’ultimo caso, esclusivamente legati alla didattica); diversamente ne risponde anche in prima persona. Ma che succede se i temi vengono letti in classe, davanti a tutti gli altri alunni? Il Garante non pone un divieto assoluto anche se l’argomento dell’elaborato è “delicato”, ma rimette alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali. Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d’ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni.
Voti ed esami pubblici?
Gli scrutini e l’esito della maturità, le eventuali bocciature o le lodi possono essere pubblicate in tabelloni visionabili da tutti gli studenti e dai relativi genitori? In altre parole è lecito conoscere non solo i voti del proprio figlio, ma anche il rendimento dei figli degli altri? Sì, a detta del Garante: gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Del resto chiunque avrebbe il diritto di accesso agli atti amministrativi, potendo verificare le valutazioni fatte dal personale docente, anche al fine di assicurarsi dell’imparzialità nelle votazioni. Tuttavia, la scuola deve evitare che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico fornisca, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali. In ogni caso, i tabelloni non devono essere visibili da soggetti terzi, non interessati all’ambiente scolastico (ad esempio, il singolo passante). Quindi, tali elenchi devono essere apposti entro i recinti scolastici.
Stato di salute degli alunni
Le istituzioni scolastiche devono prestare particolare attenzione a non diffondere, anche per mero errore materiale, dati idonei a rivelare lo stato di salute degli studenti, così da non incorrere in sanzioni amministrative o penali.
Non è consentito, ad esempio, pubblicare on line una circolare contenente i nomi degli studenti portatori di handicap. Occorre fare attenzione anche a chi ha accesso ai nominativi degli allievi con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), limitandone la conoscenza ai soli soggetti legittimati previsti dalla normativa, ad esempio i professori che devono predisporre il piano didattico personalizzato.
Come difendersi in caso di violazione della privacy
La guida offre anche le soluzioni in caso di violazione della privacy da parte dell’istituto scolastico. Qualora vengano lesi i diritti sulla riservatezza degli alunni – come ad esempio la diffusione sul sito internet della scuola dei dati personali in assenza di una idonea base normativa, oppure il trattamento dei dati senza aver ricevuto una adeguata informativa o senza aver espresso uno specifico e libero consenso, qualora previsto – la persona interessata (studente, professore, etc.) può presentare al Garante un’apposita “segnalazione” o un “reclamo”. La differenza tra la segnalazione e il reclamo è che la prima è gratuita ed è più generica, non necessitando di prove o documentazione; il secondo invece deve essere più circostanziato rispetto alla semplice segnalazione e implica il pagamento di diritti di segreteria.
Infine, il terzo strumento in mano ad alunni e famiglie lese nella privacy è il “ricorso”, riservato al caso in cui la scuola non abbia dato adeguato riscontro alla richiesta dell’interessato di esercitare i propri diritti (accesso ai dati personali, aggiornamento, rettifica, opposizione, ecc.) assicurati dal Codice della privacy. In alternativa al ricorso presentato al Garante, la persona interessata può rivolgersi al giudice per chiedere anche il risarcimento del danno.
Cyberbullismo
I giovani sono sempre più capaci di utilizzare le nuove tecnologie. A questa prerogativa, però, non corrisponde un egual grado di maturazione e spesso l’uso del social network, degli smartphone e delle piattaforme digitali si riversa in una violazione degli altrui diritti, fino a sconfinare in veri e propri reati. È quindi estremamente importante prestare attenzione in caso si notino comportamenti anomali e fastidiosi su un social network, su sistemi di messaggistica istantanea (come Whatsapp, Snapchat, Skype, Messenger, etc.) o su siti che garantiscono comunicazioni anonime. Se si è vittime di commenti odiosi, di cyberbullismo, di sexting o di altre ingerenze nella propria vita privata, non bisogna aspettare che la situazione degeneri ulteriormente. Occorre avvisare subito i compagni, i professori, le famiglie se ci si rende conto che qualcuno è insultato o messo sotto pressione da compagni o da sconosciuti. Si può chiedere al gestore del social network di intervenire contro eventuali abusi o di cancellare testi e immagini inappropriate. In caso di violazioni, è bene segnalare immediatamente il problema all’istituzione scolastica, al Garante della privacy e alle altre autorità competenti.
Portatori di handicap e circolari
Non è consentito pubblicare on line una circolare contenente i nomi degli studenti portatori di handicap. Occorre fare attenzione anche a chi ha accesso ai nominativi degli allievi con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), limitandone la conoscenza ai soli soggetti legittimati previsti dalla normativa, per esempio i professori che devono predisporre il piano didattico personalizzato.
Scuolabus
È vietato pubblicare on line, in forma accessibile a chiunque, gli elenchi dei bambini che usufruiscono dei servizi di scuolabus, indicando tra l’altro le rispettive fermate di salita-discesa o altre informazioni sul servizio.
Servizio mensa
È vietato pubblicare sul sito della scuola o inserire in bacheca il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa.
Non può essere diffuso l’elenco degli studenti, appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli, che usufruiscono gratuitamente di tale servizio. Gli avvisi messi on line devono essere solo di carattere generale.
Fonte: La Legge per tutti
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