Tribunale di Firenze – Sezione Seconda Civile, Sentenza 20 maggio 2016
Il Tribunale di Firenze ha stabilito che la liquidazione degli onorari di difesa a favore della parte vincitrice del giudizio deve avvenire unitamente alla liquidazione delle spese sostenute dalla stessa nella pronuncia che chiude il processo.
Il caso
Il Tribunale di Firenze si pronuncia come giudice di secondo grado a seguito dell’impugnazione di una sentenza del Giudice di Pace. L’appellante si doleva del fatto che il giudice di prime cure avesse liquidato a favore della parte vincitrice le sole spese di contributo unificato, omettendo del tutto la liquidazione degli onorari, in violazione dell’articolo 91, comma primo, del Codice di Procedura Civile, in base al quale “il giudice … condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
La decisione di merito
Il Tribunale ha ritenuto la doglianza fondata, sussistendo nel caso di specie la violazione della disposizione normativa richiamata. Il giudice di primo grado aveva omesso la liquidazione a favore della parte vincitrice, degli onorari di difesa che il giudice, a norma dell’articolo 91, è obbligato a liquidare unitamente alle spese.
Non rileva l’eccezione sollevata dalla parte appellata, secondo la quale la sentenza impugnata sarebbe immune da censure alla luce di quanto stabilito dall’articolo 91, comma quarto, del codice di rito, a norma del quale “nelle cause previste dall’art. 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda”.
A giudizio del Tribunale, “Il fatto che, a fronte delle controversie di valore modesto, il legislatore abbia previsto la limitazione di cui all’art. 91, comma quarto, cpc – per disincentivare il ricorso alla giustizia per questioni bagatellari e per impedire un danno alla parte soccombente, derivante dalla libera scelta della parte vittoriosa di avvalersi di un difensore anche quando ciò non sia prescritto dalla legge – non vuol dire e non implica che il giudice possa liquidare arbitrariamente le spese di lite”. Rimane, dunque, fermo il principio in base al quale il giudice deve liquidare le spese insieme con gli onorari, come previsto dal primo comma dell’articolo 91 del codice di rito.
Con la sentenza in commento, il giudice di appello ha specificato la ratio e i limiti dell’articolo 91, quarto comma, del Codice di Procedura Civile.
Richiamando un principio largamente consolidato della Suprema Corte, ha affermato che la disposizione codicistica si riferisce alle controversie attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace, il quale, a norma dell’articolo 113, comma secondo, del codice di rito, decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro. Tale ultima disposizione non si applica nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace, per effetto dell’articolo 23, comma 11, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
“La previsione di una limitazione alla liquidazione delle spese – secondo il Tribunale – nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace appare rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall’art. 82 c.p.c., comma1, di stare in giudizio di persona ed alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie. […] l’esclusione di tale limitazione per i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro i 1.100,00 euro, trova, invece, giustificazione in ciò che tali controversie postulano un giudizio secondo diritto; in tali giudizi, la difesa tecnica appare in ogni caso giustificata, se non indispensabile, tenuto conto della complessità delle questioni che possono essere prospettate”.
Il Tribunale ha, conseguentemente, riformato la sentenza impugnata, condannando la parte soccombente a rimborsare gli onorari di difesa sostenuti dall’appellante relativi al primo e al secondo grado di giudizio.
Fonte: Filodiritto
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