Tribunale, Roma, sez. I civile, sentenza 11/10/2016 n° 18799
Quando la madre pone in essere in maniera continuativa e per un lungo periodo una condotta di svalutazione e denigrazione della figura paterna nei confronti del figlio, possono essere applicate, anche d’ufficio, le misure di cui all’art. 709 ter c.p.c.. Tale condotta violatrice degli obblighi familiari, non essendo coercibile e suscettibile di esecuzione diretta, deve essere sanzionata con le previste misure dissuasive, tra cui l’ammonizione e il risarcimento del danno, liquidato in via equitativa in base alle capacità economiche e al protrarsi dell’inadempimento.
Il tribunale di Roma – sentenza n. 18799/2016 – ha applicato il meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 709 ter c.p.c., nei confronti di una donna separata, colpevole di aver ostacolato i rapporti del figlio minore con il padre, con atteggiamenti sminuenti e denigratori riferiti alla sua figura.
Il caso
La coppia arriva al divorzio dopo un periodo di elevata conflittualità. I figli maggiorenni sono all’estero e studiano in prestigiosi e costosi college, mentre il figlio minore risiede in Italia con la madre.
Con la domanda di divorzio, quest’ultima, in parziale modifica delle condizioni di separazione, ne chiede l’affidamento esclusivo sul presupposto della maggiore serenità e tutela del minore, a causa delle difficoltà di rapporto con il padre.
Durante l’istruttoria, la CTU svolta non evidenziava una particolare inidoneità dei genitori nei confronti dei figli, accuditi, curati e posti al centro dei rispettivi affetti.
Anche la conflittualità della coppia, fisiologica dopo la separazione, non avrebbe giustificato un regime di affidamento esclusivo ad un solo genitore.
Tuttavia, in sede di ascolto, il figlio minore aveva opposto un netto rifiuto alla frequentazione col padre, evidenziando un rancore profondo derivante dal non sentirsi all’altezza del genitore, ex atleta e campione sportivo, dal quale in realtà egli temeva di essere rifiutato, a causa della sua inadeguatezza fisica (causata da un’anomalia genetica) e dell’incapacità di praticare lo sport.
Il giudice aveva disposto, infatti, un percorso psicoterapeutico per il minore, poi interrotto a causa dell’indebita ingerenza materna.
La sentenza
Secondo il tribunale di Roma, la madre avrebbe dovuto tenere un comportamento propositivo per tentare di riavvicinare il figlio al padre, per garantirgli una crescita serena ed equilibrata, anche a causa della sofferenza per la patologia di cui il minore era affetto fin dalla nascita.
Al contrario, la donna aveva, in maniera continuata, manifestato il suo discredito nei confronti del marito, acconsentendo al rifiuto del figlio di incontrare il padre nei giorni programmati.
L’affidamento condiviso, improntato al principio della bigenitorialità, comporta che entrambi i genitori agevolino e valorizzano i rispettivi legami con i figli minori, i quali hanno diritto alla continuità del rapporto con gli stessi anche a seguito della separazione.
Il provvedimento ordinava alla madre, in quanto genitore collocatario, di condurre il minore dal terapeuta al fine di recuperare il rapporto con la figura paterna. Per questo motivo, e vista l’età del figlio, prossimo alla frequentazione del liceo anch’egli all’estero, i giudici non hanno ritenuto di disciplinare i tempi di permanenza con il padre, disponendo una frequentazione libera e senza predeterminazione, dando spazio al ragazzo di recuperare gradualmente il rapporto padre-figlio.
Il Tribunale, infine, ha sanzionato in maniera rilevante la condotta tenuta dalla madre finalizzata a “ostacolare il funzionamento dell’affido condiviso”, mediante l’applicazione dell’art. 709 ter c.p.c.
Le misure codicistiche possono essere applicate anche d’ufficio, secondo l’orientamento dello stesso tribunale (Trib. Roma causa n. R.G. 81370/2008 dell’8 marzo 2013).
Sul presupposto che tali comportamenti non siano di per se coercibili e suscettibili di esecuzione diretta, gli strumenti di cui all’art. 709 ter rivestono un’importante funzione di dissuasione indiretta.
Pertanto, la donna è stata ammonita e invitata ad astenersi dal denigrare e svalutare la figura paterna nei confronti del figlio, e condannata a risarcire il danno, che è stato quantificato in via equitativa, tenendo conto della rilevante capacità economica della stessa e della durata degli inadempimenti, nella somma di 30.000 euro. La misura del risarcimento deriva dall’importante patrimonio immobiliare della donna ricevuto in eredità e stimato in qualche milione di euro.
Un importante precedente giurisprudenziale si ritrova nella sentenza della Cassazione n. 7452/2012, che confermò il provvedimento della Corte d’appello di Brescia.
Il Tribunale di Mantova, a fronte del rifiuto della bambina di incontrare il padre, accertando nella minore la così detta sindrome da alienazione parentale, aveva condannato la madre a pagare un risarcimento di 15.000 euro nei confronti dell’ex marito e di 20.000 euro in favore della figlia.
In appello, la misura del risarcimento era stata poi ridotta a 10.000 euro nei soli confronti del padre.
Fonte: Altalex
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