T.A.R. Calabria – Catanzaro, con la sentenza n. 1984 del 21 ottobre 2016, ha stabilito che, ai fini dell’esonero dal contributo di costruzione, sia necessario il concorso di due presupposti fondamentali.
I PRESUPPOSTI DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Un primo di natura oggettiva, riferibile alla «ascrivibilità del manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale».
Un altro soggettivo, presuppone l’esecuzione delle opere da parte di «enti istituzionalmente competenti».
Tali sono quei soggetti «cui sia demandata in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale, ovvero da parte di privati concessionari dell’ente pubblico, purché le opere siano inerenti all’esercizio del rapporto concessorio».
Di conseguenza, l’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione vale per la struttura che realizza o contribuisce con vincolo indissolubile all’erogazione diretta del servizio pubblico.
Non è tale il bene la cui strumentalità dipende da scelte discrezionali e, quindi, revocabili, del richiedente il titolo abilitativo.
In tal modo, «a rilevare non è la destinazione che soggettivamente s’intende dare alla struttura, bensì la sua natura oggettiva».
LA NATURA GIURIDICA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
L’art. 16, Sezione II, Capo II, Titolo II (rubricato “Titoli abilitativi”) del d.P.R. 380/2001 disciplina il contributo per il rilascio del permesso di costruire.
La norma precisa al secondo comma che il rilascio del titolo abilitativo: «comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione».
Il Legislatore ha previsto un’esenzione dal pagamento di tale contribuzione al successivo art. 17 comma 3, lett. c).
La disposizione è valida «per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici».
L’esborso del contributo di costruzione è dovuto anche per un’opera di interesse generale realizzata da un privato per conto di un ente pubblico.
Tuttavia ciò è possibile solo se esso abbia agito quale organo indiretto dell’Amministrazione (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 30 agosto 2016, n. 3721).
IL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SECONDO IL T.A.R. CALABRIA – CATANZARO
La natura giuridica del contributo di costruzione
Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, «solo laddove l’opera non possa, neppure in astratto, avere una destinazione diversa da quella pubblica si potrà dunque configurare il presupposto per l’esonero dal pagamento del contributo di costruzione» (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31 agosto 2016, n. 3750).
Nel caso esaminato dal T.A.R Calabria – Catanzaro non sussisterebbe il requisito soggettivo che potrebbe consentire l’esenzione dal pagamento del contributo.
Allo stesso tempo, nell’opera interessata, non vi sarebbe alcuna destinazione a fini pubblicistici.
In effetti, secondo la ricostruzione del Giudice amministrativo, l’opera oggetto del permesso di costruire non contribuirebbe «con vincolo indissolubile, all’erogazione diretta di un servizio pubblico».
Nemmeno vi sarebbe, tra la P.a. e il soggetto richiedente il titolo, un vincolo diretto alla realizzazione di un fine pubblicistico.
Fonte: MasterLex
Studio Legale Roma, NomoLex Studio Legale, Studio Legale Roma, contributo di costruzione, Studio Legale Roma, Avvocato Roma, Studio Legale Roma, Studio Legale Roma
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
sb | 2 years | This cookie is used by Facebook to control its functionalities, collect language settings and share pages. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |