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È tutelabile il diritto alla continuità affettiva tra il minore e l’adulto che, pur non essendo genitore biologico, ha svolto negli anni la funzione genitoriale.

La società odierna conosce svariate tipologie di famiglia, accanto a quella c.d. tradizionale: famiglia di fatto, famiglia monogenitoriale, famiglia unipersonale, famiglia ricostruita, famiglia allargata. Uno degli elementi ricorrenti, a prescindere dal tipo di famiglia, è la tutela del superiore interesse del minore. Tale principio è considerato l’elemento cardine di ogni intervento del giudice, ogni qualvolta quest’ultimo sia chiamato ad emettere un provvedimento di giustizia che regolerà la vita familiare.

La Corte Costituzionale è intervenuta di recente per confermare la sussistenza di mezzi di tutela del genitore diverso da quello biologico, quello che oggi è definito genitore sociale e che un tempo era semplicemente il patrigno o la matrigna. Si tratta di un «terzo genitore», che si occupa di un figlio come il genitore biologico. Tale figura può essere presente in diversi tipi di famiglia. L’elemento comune è la sussistenza nel nucleo familiare di un minorenne che è figlio biologicamente di una sola delle parti della coppia, per svariati motivi: fecondazione eterologa, nuovo legame di uno dei genitori biologici dopo la separazione, morte di uno dei genitori, ecc.

La vicenda

Due donne, legate da una relazione amorosa, dopo una lunga convivenza decidono di far ricorso alla fecondazione eterologa, grazie alla quale hanno due figli gemelli. Le due crescono con affetto i figli finché, dopo alcuni anni, la loro storia entra in crisi e decidono di rompere definitivamente il proprio rapporto. Con l’interruzione della convivenza la madre biologica impediva all’ex convivente (genitore sociale e non biologico) di frequentare i propri figli. La donna esclusa, si rivolgeva al Tribunale per vedere riconosciuto e regolamentato il proprio diritto di frequentazione dei minorenni nati attraverso la procreazione eterologa.

In primo grado, il giudice ritenne che privare i minori di questo rapporto avrebbe prodotto effetti gravemente dannosi sulla loro continuità affettiva, con conseguenti forti ripercussioni sulla evoluzione della loro identità psichica, accogliendo così il ricorso. In secondo grado, la Corte d’Appello adita rinviava la questione alla Corte Costituzionale ravvisando una presunta incostituzionalità nel codice civile, nella parte in cui non ricomprende l’ex convivente di fatto tra i soggetti con cui il minore ha diritto a mantenere una relazione stabile.

L’assenza di vuoti di tutela

La Corte Costituzionale, nel dirimere la controversia, ha precisato che non sussiste alcun vuoto di tutela. La norma menzionata nel ricorso è l’articolo che disciplina i provvedimenti che il giudice può assumere nell’interesse dei figli, nell’ambito di tutti i casi in cui si rende necessario un intervento giudiziale sull’esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito di separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio, o per tutte le ipotesi in cui vi sono figli nati fuori dal matrimonio. Quindi per definire, ad esempio, diritto e orari di visita, questioni organizzative, educative, scolastiche, ecc. Tale norma esordisce affermando il diritto per il figlio minorenne di mantenere un rapporto affettivo con i genitori e con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale. Pertanto, apparentemente, sembrerebbe tagliare fuori da ogni possibile tutela i c.d. genitori sociali che non sono né genitori biologici, né parenti.

Ma i giudici della Consulta hanno osservato che la norma cui fare riferimento per sopperire a questo «apparente» vuoto di tutela è un’altra, e cioè quella relativa a tutti gli altri provvedimenti convenienti per il figlio. Questa norma, infatti, autorizza il giudice ad adottare ogni ulteriore provvedimento necessario per disporre ciò che è utile ad evitare che una condotta di un genitore danneggi il proprio figlio minorenne. Può rientrare in tali casi la condotta del genitore che impedisce al minore di mantenere rapporti con il genitore sociale, cioè con quell’adulto che ha esercitato di fatto la funzione genitoriale, pur non essendo genitore biologico e pur non avendo sposato il reale genitore biologico.

Ciò per garantire la stabilità delle relazioni del minore con tutte le persone loro legate da rapporti familiari. Il bene del bambino si conferma dunque prioritario rispetto ai diritti del genitore biologico, ed è garantito il suo diritto di vivere relazioni affettive anche con chi ha svolto sostanzialmente il ruolo di genitore, a prescindere dai legami biologici o adottivi. Studio Legale Sciacca

Insomma un modo per ribadire che è genitore chi il genitore «lo fa».

Fonte: La Legge per tutti

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