Cassazione penale, SS.UU., sentenza 03/10/2016 n° 41432
Se il difensore dell’imputato è malato il giudice deve rinviare l’udienza anche se l’avvocato non nomina un sostituto né espone le ragioni della mancata nomina.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con la sentenza del 3 ottobre 2016, n. 41432.
Le Sezioni Unite sono state chiamate a esaminare se “ai fini del rinvio dell’udienza, il difensore abbia l’onere di nominare un sostituto quando l’assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, prontamente comunicato al giudice e documentato, derivi da serie ragioni di salute o da altre cause di forza maggiore”.
Posto che il nostro legislatore ha omesso di indicare le cause idonee ad integrare il legittimo impedimento, la giurisprudenza ha ricercato nei parametri costituzionali le linee guida a cui ispirarsi; tra le principali cause giustificatrici della legittima impossibilità a comparire, ad esempio, si sono evidenziate il concomitante impegno professionale o altra causa che impedisca la presenza del difensore dovuta ad ostacoli di carattere fisico o sanitario o eventi imprevisti.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, in tema di impedimento a comparire del difensore (art. 420-ter c.p.p., comma 5), si afferma che l’onere di nomina del sostituto processuale, ai sensi dell’art. 102 c.p.p., o di indicare le ragioni dell’omessa nomina, ricade sul difensore solo nel caso in cui costui deduca un impedimento dovuto a concomitanza con altro impegno professionale, non sussistendo, invece, in quanto non previsto da alcuna disposizione normativa, qualora l’impedimento, non prevedibile e non evitabile, sia costituito da serie ragioni di salute, comunicate all’organo giudicante e debitamente documentate (Cass. pen., Sez. VI, 17 giugno 2014, n. 7997; Cass. pen., Sez. V, 1 luglio 2008, n. 29914).
Altra impostazione, più recente, afferma che l’obbligo di nomina del sostituto sussista anche quando l’impedimento sia costituito da serie ragioni di salute (Cass. pen., Sez. Fer., 22 luglio 2014, n. 35263), in tal modo assimilando l’impedimento per concomitante impegno professionale a quello per malattia.
Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento, essendo necessario garantire all’imputato il diritto alla difesa ed all’effettivo contraddittorio e considerato che l’effettività della difesa non può essere ridotta ad una mera formale presenza di un tecnico del diritto che, per mancanza di rapporti con le parti o per il ridotto tempo a disposizione, non sia in grado di padroneggiare adeguatamente la causa.
Ovviamente, il difensore deve provare con idonea documentazione la sussistenza dell’impedimento, indicandone la patologia e i profili ostativo alla personale comparizione; in altre parole, l’impedimento deve essere giustificato da circostanze improvvise, imprevedibili, tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto della vicenda oggetto della causa.
Fonte: Altalex
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