Cassazione penale, sez. II, sentenza 22/04/2016 n° 16964
Tra le misure cautelari personali, all’articolo 284 c.p.p. troviamo gli arresti domiciliari, misura che prevede e prescrive il divieto dell’imputato di allontanamento dalla propria abitazione o altro luogo di privata dimora indicato quale sito di esecuzione. Al comma 3 della normativa in esame è previsto che, previa autorizzazione del giudice, l’imputato possa assentarsi dal luogo di arresto per il tempo necessario a provvedere alle indispensabili esigenze di vita.
A seguito di ricorso per Cassazione proposto avverso ordinanza di rigetto di appello che negava l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio ad un padre sottoposto agli arresti domiciliari, il quale chiedeva di poter trascorrere alcune ore il fine settimana con la figlia minore, la Corte si è interrogata sul significato dell’espressione codicistica “indispensabili esigenze di vita” di cui al comma 3 dell’art. 284 c.p.p.
La conclusione a cui è giunta la Suprema Corte è la seguente: le indispensabili esigenze di vita, per le quali è previsto che si possa chiedere al giudice autorizzazione ad assentarsi dal luogo di arresto, non riguardano solamente necessità materiali o comunque di natura economica, ben potendo riferirsi a bisogni che la Corte definisce “spirituali”, nel cui ambito ricade pacificamente il rapporto con un figlio minore.
La valutazione delle esigenze di vita del soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari va effettuata tenendo conto dei diritti inviolabili dell’uomo, alla luce peraltro dell’art. 2 della Costituzione, che prevede la tutela dell’uomo come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Il forte bisogno di mantenere rapporti famigliari (nel caso oggetto del ricorso in esame si trattava del legame con la figlia minore) costituisce chiara ed evidente espressione del diritto ad espletare le funzioni genitoriali, attraverso il mantenimento di un amorevole rapporto, quale quello tra un padre ed un figlio, che nemmeno l’applicazione di una misura cautelare quale quella degli arresti domiciliari può impedire o comprimere, salvo che sussistano specifiche e motivate esigenze di sicurezza pubblica o esigenze di natura processuale.
E’ un principio di civiltà, ancor prima che di diritto, il riconoscimento di titolarità di situazione soggettive attive, e dunque di diritti della personalità, anche a soggetti sottoposti a vario titolo a restrizione della libertà personale. E’ peraltro lo stesso art. 277 c.p.p. a stabilire che “le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta”, ciò compatibilmente, è chiaro, con le esigenze cautelari.
Conclude dunque la Suprema Corte affermando che può ritenersi legittima una limitazione di diritti e facoltà in capo alla persona sottoposta al regime detentivo domiciliare solo se detta limitazione, finalizzata alla garanzia delle esigenze cautelari, non sfoci in una totale soppressione dei predetti diritti e facoltà.
Fonte: Altalex
Studio Legale Milano, arresti domiciliari, Studio Legale Milano, NomoLex Studio Legale, Studio Legale Milano, Avvocato Milano, Studio Legale Milano
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
sb | 2 years | This cookie is used by Facebook to control its functionalities, collect language settings and share pages. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |