Processo per Cassazione.
In sede di conversione è stato introdotto ill nuovissimo Art. 1-bis (del D.L. 168/16) titolato “Misure per la ragionevole durata del procedimento per la decisione del ricorso per cassazione” il quale mira a rivedere le modalità di svolgimento del processo per cassazione.
Fra le novità più rilevanti è che la regola diventa la trattazione in camera di consiglio. Infatti viene aggiunto all’art. 375 cpc il seguente inciso: «La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio».
La ratio normativa è quella di velocizzare la procedura ed eliminare orpelli che possano aggravare le tempistiche, vista anche la mole dei ricorsi da esaminare.
In questo senso anche la lieve ma significativa modifica dell’ultimo comma dell’art. 379 c.p.c. che elimina la possibilità per il difensore di “presentare alla Corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero“, inciso questo che è stato eliminato.
In sede di camera di consiglio, inoltre, si fa a meno degli avvocati e del Pubblico Ministero; il nuovo Art. 380-bis.1 [siamo arrivati al bis.1, tanto per evidenziare la nuova tecnica legislativa, che non tiene conto delle difficoltà anche tecniche di gestire nuove modalità di numerazione] titolato “Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice” prescrive che “Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell’articolo 375, secondo comma, e’ data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero puo’ depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti“.
Il Processo Amministrativo Telematico.
Dal sito “https://maurizioreale.it/archives/2592” dell’Avv. Maurizio Reale citiamo:
“Queste le principali novità
1) DOMICILIO DIGITALE
2) DISPENSA DALL’OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E DEPOSITO TELEMATICO DELL’ATTO
3) POTERE CONFERITO AL DIFENSORE DI ATTESTARE LA CONFORMITA’ DELLE COPIE INFORMATICHE
4) TEMPESTIVITA’ DEL DEPOSITO TELEMATICO
5) MISURE TRANSITORIE PER L’UNIFORME APPLICAZIONE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO
6) OBBLIGO DEPOSITO TELEMATICO E GIUDIZI PENDENTI AL 01.01.2017
7) DEPOSITO DI COPIA CARTACEA DEL RICORSO E DEGLI SCRITTI DIFENSIVI
8) DEPOSITI EFFETTUATI DAI DOMICILIATARI”
Più nel dettaglio si evidenzia una modifica dell’efficacia delle comunicazioni della cancelleria all’avvocato ” Ai fini dell’efficacia delle comunicazioni di segreteria e’ sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo“.
Altra importante specificazione è quella che prevede che ” … tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale“
Esteso il potere di autentica dell’avvocato a tutti i documenti presenti nel fascicolo: ” … potere di attestazione di conformita’ e’ esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia …” salva la formula esecutiva che rimane potere della cancelleria.
Sinteticità e chiarezza nel Processo Amministrativo.
Il nuovo Art. 7-bis è titolato “Sinteticita’ e chiarezza degli atti di parte” e dopo l’articolo 13-bis viene aggiunto l’art. 13-ter il quale è titolato “Criteri per la sinteticita’ e la chiarezza degli atti di parte“.
Ivi si prescrive che “ … le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016 ... “. Si è in attesa, pertanto, della pubblicazione del decreto.
Gli effetti del superamento delle dimensioni saranno che il giudice sarà “tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non e’ motivo di impugnazione“.
Le nuove disposizioni entrano in vigore il 29 ottobre 2016.