Qual è la sorte dell’immobile dato in comodato familiare al figlio ed adibito a residenza della famiglia a seguito della sentenza di separazione che assegna la casa familiare alla ex moglie per viverci con i figli assegnatigli?
I genitori possono riprenderne il possesso liberamente o l’ex nuora vanta sull’appartamento maggiori diritti?
Comodato familiare, l’evoluzione giurisprudenziale
Nel caso analizzato dalla Corte di Cassazione sezione terza civile, con la sentenza n. 21467 del 25 ottobre 2016, una coppia di genitori proprietari di un appartamento lo aveva concesso al figlio in comodato. Il figlio vi aveva preso residenza e dopo il matrimonio pure la moglie vi si trasferiva. I due si separavano e la casa veniva assegnata alla donna, in quanto collocataria dei due figli minori.
Qualche anno dopo, anche i comodanti subivano una situazione di crisi familiare che li portava alla separazione giudiziale, nell’ambito del quale procedimento il Presidente del Tribunale li autorizzava a vivere separati. Da ciò ne discendeva la necessità di riacquisire la disponibilità dell’immobile oggetto del comodato attualmente assegnato, con provvedimento presidenziale, alla nuora, la quale rifiutava il rilascio del bene.
Il Tribunale adito dai comodanti accoglieva la domanda restitutoria e condannava la donna al rilascio dell’appartamento. Ciò perché il contratto di comodato stipulato tra i genitori e il figlio era da qualificarsi come comodato precario, non essendone previsto un termine di durata specifico, per cui i comodanti avrebbero avuto diritto all’immediata restituzione dell’appartamento, in virtù di quanto previsto dall’art. 1810 c.c. che, nel caso di comodato precario senza termine, ne prevede lo scioglimento ad nutum su richiesta del comodante. Questa teoria del comodato familiare, ormai superata, è stata a lungo diffusa in giurisprudenza al fine di valorizzare i poteri potestativi del comodante ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze abitative dell’ex coniuge del comodatario affidatario dei figli.
La Corte d’Appello ha ribaltato la pronuncia di primo grado, qualificando il contratto come comodato non precario ma a termine implicito ex art. 1809 c.c. e quindi destinato a durare in virtù delle esigenze abitative e familiari della famiglia con la conseguenza che il comodante non avrebbe potuto chiedere il rilascio del bene ad nutum ma, perdurando le necessità familiari vista anche la minore età dei figli assegnati alla madre, solo nel caso di sopravvenuta situazione di bisogno urgente ed imprevedibile dei comodanti, non ravvisata nel caso di specie dalla Corte.
La Cassazione, investita del ricorso, lo ha rigettato a favore della nuora; richiamando il recente intervento del 2014 delle Sezioni Unite, già affermato in precedenza nel 2004, ha statuito che “il comodato di immobile destinato ad abitazione familiare non può considerarsi stipulato senza determinazione di durata, e quindi revocabile dal concedente in ogni momento ex articolo 1810 c.c. non essendo tale specifica destinazione compatibile con la revocabilità ad nutum”, bensì riscontrandosi nel comodato un termine implicito desumibile dalle necessità abitative della famiglia “e quindi anche nella ipotesi di sopravvenuta crisi coniugale, ove le esigenze stesse permangano per il nucleo più ridotto costituito da un coniuge e dai figli minori”.
Dunque, il comodato senza termine di durata destinato al soddisfacimento delle esigenze familiari ed abitative non può qualificarsi come precario e non è quindi soggetto allo scioglimento ad nutum su richiesta del comodante. Si tratta piuttosto di un ordinario comodato il cui termine implicito coincide col perdurare delle esigenze abitative familiari con la conseguenza che il comodante può chiedere la restituzione del bene in un momento anteriore solo qualora provi la sopravvenuta situazione urgente ed imprevedibile di bisogno.
Nel caso de quo, i giudici hanno escluso tale situazione di bisogno nel fatto che la coppia di coniugi comodanti aveva ottenuto sentenza di separazione con autorizzazione a vivere separati, in quanto tale situazione di bisogno era stata giudicata come non credibile e non provata.
Occorre dunque prestare attenzione nella stipula di un comodato a favore del figlio destinato alle esigenze abitative e familiari di una famiglia formata o in via di formazione in quanto, in caso di separazione con assegnazione della casa familiare all’altro coniuge, sarà molto difficile per i comodanti riacquisire la disponibilità del bene.
Fonte: MasterLex
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