Tribunale, Avezzano, sentenza 28/06/2016 n° 700
L’individuazione in un contratto di concessione di vendita di una specifica area operativa non è sufficiente per sostenere la permanenza di un vincolo di esclusiva anche in successivi contratti di diverso contenuto tra le medesime parti, non essendovi alcun necessario collegamento tra zona ed esclusiva.
L’attribuzione del diritto di esclusiva al concessionario costituisce infatti un elemento accidentale e non essenziale del contratto.
La posizione privilegiata del concessionario non deve necessariamente coincidere con la previsione di una clausola di esclusiva, in quanto il privilegio può derivare anche soltanto dal potersi fregiare del titolo di concessionario (o rivenditore o distributore) di una determinata merce di notevole rinomanza, o di poter esporre il marchio del concedente accanto alla propria insegna.
La vicenda trae origine da un’azione promossa da un ex Concessionario di Vendita nei confronti della ex Concedente tendente ad ottenere il risarcimento di danni per inadempimento contrattuale.
Sosteneva il Concessionario che nella sequenza di contratti succedutisi nel tempo tra le Parti, ciascuno che annullava e sostituiva le precedenti condizioni, la eliminazione dall’ultimo contratto della clausola di esclusiva, pur mantenendo la clausola di attribuzione di una zona specifica come area di operatività, fosse illegittima e come tale da non considerarsi.
Riteneva in particolare il Concessionario che il mantenimento, anche nell’ultimo contratto, della zona assegnata per la vendita dei prodotti a marchio, fosse elemento sufficiente per far supporre la permanenza del diritto all’esclusiva, o che comunque la variazione fosse illegittima siccome vessatori e comunque contraria a buona fede.
Da ciò derivava a suo dire il risarcimento del danno, pari alle vendite effettuate direttamente dalla Concedente (o da chi per essa) sul medesimo territorio in cui operava il Concessionario.
Il Giudice di Avezzano ha ritenuto la tesi della Concessionaria infondata ed ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni.
Il contratto di concessione di vendita – ha osservato il Giudice di Avezzano – rientra infatti nella categoria dei contratti di distribuzione ed è destinato a regolare i rapporti tra imprenditori (concedente e concessionario) che professionalmente si dedicano alla produzione e/o al commercio di beni.
Il concessionario, agendo in veste di acquirente-rivenditore, assume stabilmente l’incarico di curare la commercializzazione in una determinata zona dei prodotti di un fabbricante (il concedente) in cambio di una posizione privilegiata nella rivendita.
I tratti ritenuti tradizionalmente distintivi della concessione in vendita devono infatti cogliersi nella stabilità dell’incarico, nell’autonomia operativa riconosciuta al concessionario, nell’obbligo del concedente di non inaridire la fonte di approvvigionamento del concessionario.
L’individuazione in un contratto di concessione di vendita di una specifica area operativa non è sufficiente per sostenere la permanenza di un vincolo di esclusiva anche in successivi contratti di diverso contenuto tra le medesime parti, non essendovi alcun necessario collegamento tra zona ed esclusiva.
L’attribuzione del diritto di esclusiva al concessionario costituisce infatti un elemento accidentale e non essenziale del contratto.
La posizione privilegiata del concessionario non deve necessariamente coincidere con la previsione di una clausola di esclusiva, in quanto il privilegio può derivare anche soltanto dal potersi fregiare del titolo di concessionario (o rivenditore o distributore) di una determinata merce di notevole rinomanza, o di poter esporre il marchio del concedente accanto alla propria insegna.
Fonte: Altalex
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