Scatta il reato già con l’invasione: querela da presentare entro tre mesi dal primo comportamento arbitrario contrario al volere del proprietario.
Invadere terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è un reato punito dal nostro codice penale. La pena è la reclusione fino a due anni o la multa da 103 euro a 1032 euro.
Perché si proceda alla punizione è necessario che il proprietario sporga querela (non è un reato procedibile d’ufficio). Detta querela va però presentata entro massimo tre mesi dal primo atto di invasione. Non può essere, ad esempio, presentata dopo un anno, neanche se il responsabile continua a invadere l’altrui immobile. È quanto chiarito dal Tribunale di Cagliari con una recente sentenza.
Innanzitutto il giudice afferma che la responsabilità penale per invasione di terreni o edifici altrui scatta anche se l’invasione avviene in maniera non violenta. Basta che ciò si realizzi contro la volontà del proprietario.
Inoltre la querela va presentata tempestivamente, ossia entro 3 mesi dal primo atto di invasione, perché è quello che conta e che viene sanzionato dal codice penale, non invece il possesso protratto nel tempo (seppur illegittimo), per il quale sussiste già la tutela del codice di procedura civile.
Si legge in sentenza che, in tema di reato di invasione di terreni o edifici, il comportamento punito non è l’occupazione (che è una delle finalità dell’invasione), ma l’invasione, ossia l’accesso dall’esterno nell’altrui immobile che non deve essere del tutto momentaneo, ma che, tuttavia, non è necessario che protragga per un periodo di tempo definito.
Inoltre, l’introduzione deve essere arbitraria, nel senso che deve avvenire senza l’approvazione del proprietario, oppure senza una legittimazione dei pubblici poteri.
Lo scopo del colpevole deve essere la finalità dell’occupazione (che implica il concetto di durevolezza), oppure di trarre comunque un diverso profitto: profitto che non va inteso come dato strettamente patrimoniale e direttamente conseguente all’invasione, ma può consistere anche in un uso strumentale del bene per conseguire altre utilità non necessariamente economiche.
L’occupazione del terreno del vicino
Facciamo un esempio per comprendere meglio le implicazioni di questo principio. Poniamo il caso in cui due proprietari confinanti concordino per la vendita del terreno dell’uno a favore dell’altro. Nelle more delle trattative, il futuro acquirente comincia a occupare il campo del vicino portandovi già il proprio gregge e i propri beni, benché mai autorizzato del titolare. Poi, l’atto di vendita non viene più stipulato perché i due non trovano più un accordo, ma il terreno resta ugualmente occupato. Il proprietario decide di sporgere querela solo dopo un anno dai fatti. La querela viene giustamente ritenuta tardiva: andava infatti presentata entro 3 mesi dal primo atto di occupazione del terreno.
Fonte: La Legge per tutti
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