Pubblicare a proprio nome un’opera di traduzione contraffatta può costituire plagio, configurando una fattispecie penalmente rilevante.
E’ quanto stabilito dalla Cassazione sezione terza penale con la recente sentenza n. 44587 del 24 ottobre 2016.
La Corte ha confermato una condanna per il reato ex art. 171 lett. a) della Legge n. 633/1941 sulla Protezione del diritto d’autore che punisce chi riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende, mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico.
In dettaglio, la condotta sanzionata dell’imputato era consistita nel riprodurre, pubblicare e mettere in vendita un’opera altrui di traduzione in italiano del racconto di un autore croato che in realtà altro non era che un rimaneggiamento con modifiche marginali del lavoro altrui.
La Corte ha ravvisato una fattispecie di plagio, rammentando che tutte le opere di traduzione (quale quella contraffatta) siano opere tutelabili in base alle disposizioni che regolano il diritto d’autore. La tutela del diritto d’autore infatti deve essere accordata ai prodotti dell’attività intellettuale che abbiano acquistato concretezza di espressione e che presentino carattere di creatività.
E’ fuor di dubbio che costituiscano opere con carattere innovativo anche le traduzioni. Ciò ai sensi dell’art. 4 della legge sul diritto d’autore che attribuisce la tutela alle opere derivate per cui, senza pregiudizio per i diritti esistenti sull’opera originaria, viene altresì accordata protezione alle elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa quali ad esempio le traduzioni in altra lingua. Quindi l’art. 4 conferisce alla traduzione, quale opera derivata, autonoma tutela attribuendo al suo autore un diritto esclusivo morale e di utilizzazione economica.
Aggiunge inoltre la Corte che il fatto che l’opera di traduzione contraffatta non sia mai stata pubblicata e quindi sia rimasta inedita non impedisce l’applicazione della tutela del diritto d’autore. Questa infatti si applica ex art. 2575 c.c. indipendentemente dal fatto che l’opera costituisca sorgente di utilità per il suo autore e quindi anche qualora dalla stessa l’autore non consegua alcuna utilità economica. La normativa tutela quindi tutte le opere creative a prescindere da quale sia la loro forma di espressione, purché vi sia una concretezza di espressione, anche a prescindere dalla loro pubblicazione e dall’idoneità dell’opera a far conseguire all’autore un profitto economico.
In subordine, il ricorrente faceva valere l’assenza di plagio in virtù del fatto che, trattandosi in entrambi i casi di traduzione in italiano della stessa opera, sarebbero state inevitabili le somiglianze delle due versioni. La Corte ha però reputato che non si trattava di mere somiglianze ma totali sovrapposizioni, tanto che le differenze sarebbero state modeste ed irrilevanti e solo consistenti nel cambio di singole parole, aggiunta di qualche articolo e inversione nell’ordine delle parole nelle frasi, oltre a riscontrare identità di errori materiali di ortografia e di battitura da cui si evinceva l’uso del “copia-incolla”. In conclusione, per la Corte vi sarebbe violazione della paternità dell’opera sia quando questa è copiata integralmente come nei casi di riproduzione abusiva ma anche in caso di contraffazione cioè quando vengono replicati i tratti essenziali dell’opera anteriore e vi è quindi riproduzione parziale dell’opera usurpata.
Attenzione dunque alle riproduzioni, ancorché solo parziali, delle opere altrui: il rischio è di essere accusati di plagio e di subire quindi conseguenze penali notevoli.
Fonte: MasterLex
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