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Lesioni e invalidità permanenti: solo i medici legali possono accertarle
26 Ottobre 2016
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26 Ottobre 2016

L’acquirente di un appartamento non può dolersi di non essere stato invitato a partecipare all’assemblea che ha deliberato in merito alle spese condominiali, finché non abbia notificato o almeno comunicato all’amministratore l’avvenuto passaggio di proprietà, essendone il relativo onere a suo esclusivo carico. Sulla base di questo principio giurisprudenziale (Cass. n. 5307/1998), il Tribunale di Cagliari, sentenza 11 luglio 2016 n. 2201, ha bocciato il ricorso del nuovo proprietario che chiedeva l’annullamento o la dichiarazione di nullità, previa sospensiva, di una delibera relativa alla ripartizione del consumo idrico.

L’attrice, al contrario, ha esposto di non essere mai stata convocata alle assemblee condominiali fino al 2014, pur essendo proprietaria di un locale commerciale ubicato all’interno del complesso condominiale. E di avere avuto notizia dell’esistenza della delibera solo in seguito alla notificazione del decreto ingiuntivo. Per cui dall’omessa convocazione non può che derivare la nullità o comunque l’annullabilità della delibera. Al contrario, per l’amministratore la mancata convocazione è imputabile unicamente al comportamento colposo dell’attrice che non ha comunicato il passaggio di proprietà.

Posizione condivisa dal Tribunale che, sempre citando la Cassazione (n. 985/1999), afferma: «poiché è dovere del nuovo condomino comunicare all’amministratore il trasferimento di proprietà, la convocazione dell’assemblea viene correttamente effettuata dall’amministratore nei confronti di colui che risultava proprietario al momento della precedente assemblea». È vero che, prosegue la sentenza, la Suprema corte ha affermato che l’amministratore di condominio, al fine di assicurare una regolare convocazione della assemblea, «è tenuto a svolgere le indagini suggerite dalla ordinaria diligenza per poter rintracciare i condomini» (n. 15283/2000), tuttavia, la pronuncia riguarda il diverso caso del condomino che abbia cambiato recapito. In questo caso invece, prosegue la sentenza, «è incontroverso che il precedente proprietario ha continuato ad occupare l’immobile senza soluzione di continuità», a titolo di comodato, «ed è provato documentalmente che alla richiesta di compilare il modulo anagrafico ha risposto restituendo il modulo sottoscritto ma incompleto proprio nella parte relativa alla proprietà, e non ha risposto quando l’amministratore gliene ha richiesto nuovamente la compilazione». Inoltre, ha anche partecipato alla riunione condominiale tacendo il trasferimento della proprietà. «È stata quindi artatamente creata una situazione di apparenza – conclude il Tribunale – per cui la parte non può dolersi dell’omessa convocazione all’assemblea condominiale».Studio Legale Agrigento

Fonte: Diritto 24

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