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24 Ottobre 2016Pedinare e scattare fotografie in continuazione a una persona senza il consenso e a sua insaputa può diventare reato quando diventa vera e propria attività investigativa ripetuta nei giorni.
Fotografare una persona a sua insaputa e di nascosto non costituisce reato, purché ciò avvenga in un luogo pubblico o aperto al pubblico: ad esempio, una via, un giardino comunale, un centro commerciale, un locale. La fotografia diventa invece illecita se gli scatti vengono rubati all’interno della casa del soggetto «pedinato», del giardino, del suo ambiente di lavoro o in qualsiasi altro luogo privato o di dimora. Può, inoltre, diventare illecito perseguitare una persona con continui scatti fotografici – a sua insaputa o meno – quando tale attività si ripete per più giorni in modo costante, divenendo una sorta di «intercettazione» delle altrui abitudini.
Inoltre, c’è anche da considerare l’uso che di tali fotografie viene fatto. Quando la foto è stata acquisita legalmente, un uso personale non può essere negato (ad esempio, la conservazione in un album fotografico di famiglia). Invece si passa dalla ragione al torto quando la fotografia viene portata a conoscenza di terzi tramite, ad esempio,pubblicazione su un social network come Facebook, Instagram ecc. senza che l’interessato abbia prestato il proprio consenso. Consenso, peraltro, che, una volta prestato, può sempre essere revocato in qualsiasi momento, con conseguente obbligo, da parte dell’utilizzatore, di cancellare la foto dal web. Ma procediamo con ordine.
Quando fotografare una persona è lecito
Pedinare e fotografare una persona di tanto in tanto non costituisce reato quando ciò avviene sulla via pubblica.
Ad esempio, il datore di lavoro può far fotografare un dipendente in malattia o durante i giorni di permesso per vedere se le giustificazioni rilasciate all’azienda siano veritiere o meno e, in quest’ultimo caso, procedere al licenziamento. Le fotografie così ottenute possono essere utilizzate in causa nel caso di contestazione del suddetto licenziamento.
L’azienda non può fotografare i dipendenti nel corso della loro attività lavorativa per verificare la qualità della prestazione eseguita, poiché vietato dallo Statuto dei lavoratori.
Allo stesso modo l’agente assicurativo può fotografare il cliente per verificare che l’invalidità per cui questi ha presentato richiesta di risarcimento sia vera o fittizia.
In ogni caso, il soggetto non deve mai essere minorenne. Anche se la fotografia era rivolta ad immortalare un’altra persona, e il bambino è entrato nell’obiettivo per errore, lo scatto è inutilizzabile.
Quando fotografare una persona è illegale
Fotografare una persona diventa illegale in tre diverse ipotesi:
- quando l’attività investigativa avviene all’interno della proprietà privata della persona oggetto del pedinamento: in tal caso scatta il reato di illecita interferenza nella vita privata [1]
- quanto l’attività, da sporadica, diventa invece abituale e ossessiva. In tale ipotesi invece possono configurarsi gli estremi del reato di molestia se il soggetto molestato è in grado di accorgersi del pedinamento e, in forza di ciò, subisce un turbamento, temendo per la propria incolumità;
- in ogni caso, quand’anche non si configuri tale situazione angoscia, secondo una sentenza della Cedu [2] fotografare una persona è illegale quando diventa ripetuta e continuativa, ossia si protragga per più giorni, sino a diventare una vera e propria investigazione. Non esistendo infatti norme chiare e precise che regolino un’attività investigativa, la durata massima dell’inchiesta, le modalità di raccolta, trattamento ed accesso ai dati raccolti e, quindi, volte a garantire contro gli abusi, tale attività deve ritenersi in violazione del codice della privacy. Così, ad esempio, il datore di lavoro che per tutto il mese di infortunio del dipendente gli «mette sotto casa» un detective che tutti i giorni si apposta al portone per vedere se questi esce di casa e lo segue in continuazione sta violando la riservatezza della persona e i diritti inviolabili della persona.
Le foto acquisite illegalmente, cioè violando le norme appena indicate, non possono essere utilizzate neanche in tribunale per difendere i propri diritti, per quanto importanti possano essere. L’impiego in causa di prove ottenute violando le norme non è consentito né dalla procedura civile, né da quella penale. Quindi, il rischio nello spingersi eccessivamente oltre nel violare l’altrui privacy non è solo quello di fare un buco nell’acqua non potendo utilizzare il relativo materiale, ma anche quello di commettere a nostra volta un reato più grave.
L’utilizzo delle foto acquisite con il consenso
Chi dà il consenso a farsi fotografare non esprime, con tale «sì» anche un’accettazione alla pubblicazione, accettazione che deve essere distinta, autonoma e, possibilmente, espressa. Quindi, se si pubblica su Facebook la foto di una persona non ci si può giustificare sostenendo che questa ha acconsentito a posare per noi o ha accettato di entrare in una foto di gruppo: una cosa è l’ok allo scatto, un’altra quello alla pubblicazione. Per evitare problemi legali bisognerebbe sempre chiedere l’autorizzazione a utilizzare l’immagine per postarla sui social network.
Inoltre, una volta fornito il consenso, l’immagine va tolta se l’interessato lo chiede.
Fonte: La Legge per tutti
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