La liquidazione dell’onorario dell’avvocato e la prova (poco) privilegiata
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22 Ottobre 2016La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta al link in fondo all’articolo, ha esaminato il caso di alcuni lavoratori, operai di un’azienda del settore metallurgico, che si sono visti precettare il trattamento retributivo ordinario per una festività in cui si sono rifiutati di lavorare.
L’Azienda, infatti, giustificava detta azione poiché che in base al loro contratto collettivo «nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo».
Gli ermellini però hanno dato ragione ai lavoratori chiarendo che il trattamento retributivo ordinario relativo alle festività non è conseguenza delle disposizioni contenute nel contratto collettivo (che avrebbe potuto al massimo giustificare l’avvio di un’azione disciplinare nei confronti degli operai) ma deriva direttamente dalla legge e, pertanto, non puo’ giustificarsi l’omissione del versamento della retribuzione.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta al link in fondo all’articolo, ha esaminato il caso di alcuni lavoratori, operai di un’azienda del settore metallurgico, che si sono visti precettare il trattamento retributivo ordinario per una festività in cui si sono rifiutati di lavorare.
L’Azienda, infatti, giustificava detta azione poiché che in base al loro contratto collettivo «nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo».
Gli ermellini però hanno dato ragione ai lavoratori chiarendo che il trattamento retributivo ordinario relativo alle festività non è conseguenza delle disposizioni contenute nel contratto collettivo (che avrebbe potuto al massimo giustificare l’avvio di un’azione disciplinare nei confronti degli operai) ma deriva direttamente dalla legge e, pertanto, non puo’ giustificarsi l’omissione del versamento della retribuzione.
Fonte: Sentenze Cassazione.com
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