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20 Ottobre 2016A norma dell’art. 62 del Codice del Consumo è vietato applicare un sovrapprezzo per il pagamento con carta di credito o comunque in base al sistema di pagamento.
L’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato ha applicato per la prima volta l’articolo 62 del Codice del Consumo che, a decorrere dal 13 giugno 2014, sancisce il divieto assoluto di imporre spese ai consumatori italiani per l’utilizzo di un determinato mezzo di pagamento.
È il primo risultato dell’azione Antitrust che ha sanzionato due compagnie aeree low cost, rispettivamente con 250.000 e 300.000 euro, per non avere rispettato la nuova norma introdotta nel nostro ordinamento a seguito del recepimento della direttiva 2011/83/UE in materia di diritti dei consumatori (Consumer Rights).
L’applicazione di un sovrapprezzo, collegato e corrispondente all’utilizzo di uno strumento di pagamento da parte dei consumatori, si pone in chiara violazione del citato art. 62 del Codice del Consumo.
Vale la pena di sottolineare che la norma riguarda non solo le carte di credito, ma anche altre forme di pagamento come i bonifici e gli acquisti in contrassegno.
L’introduzione di questo divieto nel mercato italiano per tutti i settori economici e non soltanto per il trasporto aereo, è tale da rendere superflua qualsiasi valutazione circa le modalità di presentazione ai consumatori del sovrapprezzo al momento del pagamento con carta di credito, pratica questa che è stata pure sanzionata, nei medesimi provvedimenti, per il periodo precedente all’entrata in vigore della nuova normativa.
Art. 62 Tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento
1. Ai sensi dell’ articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 , i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista.
2. L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.
Fonte: MioLegale.it
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