nomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-header
  • Lo Studio
  • Aree di attività
  • Professionisti
  • Gratuito Patrocinio
  • Domiciliazioni
  • News
  • Contatti
✕
Approvato il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del Jobs Act
19 Ottobre 2016
L’amministratore di Sostegno
19 Ottobre 2016

Per i Giudici della Suprema Corte, in tema di assicurazione contro gli infortuni da circolazione, la clausola di polizza che devolva a terzi, con effetto vincolante per le parti, l’accertamento e la quantificazione del danno astrattamente, configura una c.d. perizia contrattuale e non un arbitrato irrituale, giacché le parti devolvono a terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, non già la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva.

Nelle brevi note che accompagnano il testo della sentenza l’autore riassume le posizioni della giurisprudenza della dottrina in materia

1) Natura giuridica della clausola alla luce della decisione della Cassazione n. 7176/2015

Con la sentenza 7176/2015 la Corte di Cassazione si sofferma ad analizzare la natura giuridica della clausola che, inserita in un contratto di assicurazioni, conferisce ad un collegio di periti la determinazione e l’ammontare del danno. Nel caso di specie, in forza della clausola di cui sopra, il contraente di una polizza di assicurazione contro gli infortuni, aveva convenuto con l’Impresa assicuratrice che, in caso d’infortunio, la determinazione del grado d’invalidità permanente, fosse demandata a un collegio di medici. Per meglio dire, la clausola (di frequente utilizzo da parte delle compagnie di assicurazione in polizze di questo tipo) stabiliva che, l’accordo sull’ammontare del danno fosse cercato nel contraddittorio delle parti e dei periti, dalle stesse nominati (l’uno dall’assicurato e l’altro dalla Società assicuratrice), e, in caso di disaccordo, la soluzione delle divergenze fosse affidata ad un terzo perito, nominato dai due precedenti.

Nella prassi assicurativa, tale clausola è concepita come una forma di arbitrato irrituale, tale per cui durante l’espletamento della procedura di accertamento, valutazione e quantificazione del danno da parte dei periti si ritiene sia precluso all’assicurato il diritto di agire in giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.

La Suprema Corte, nella sentenza in epigrafe, non condivide tale orientamento e sostiene che all’accertamento peritale vada riconosciuta la natura di perizia contrattuale, anziché quella di arbitrato irrituale.

Invero, seguendo l’insegnamento prevalente della Suprema Corte (v. Cassazione, 24 maggio 2004, n. 9996, inRivista arbitrato, 2006, 727, con nota di MARULLO DI CONDOJANNI) “si ha perizia contrattuale quando le parti deferiscono secondo le regole del mandato collettivo ad uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento tecnico che esse parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale; si ha invece arbitrato irrituale quando il compito affidato è quello di elaborare una soluzione transattiva di una questione su cui esiste una controversia tra le parti, le quali si impegnano ad assumere tale soluzione come contenuto della propria volontà, cioè del negozio transattivo cui esse si sono obbligate; entrambi i negozi sono caratterizzati dal conferimento, agli esperti nominati, di un mandato per una definizione negoziale, che nel primo caso attiene solo ad un apprezzamento tecnico, mentre nel secondo attiene all’intera controversia”. Nello specifico, sulla scorta del principio espresso dalla Suprema Corte e dalla lettura della clausola normalmente inserita nelle polizze assicurative, prescindendo dal dato letterale utilizzato dalle Compagnie (che nel formulare la rubrica della clausola usano normalmente la formula: “arbitrato irrituale”), deve dedursi che si tratta di una perizia contrattuale, in quanto le parti deferiscano ad uno o più soggetti, scelti per la particolare competenza tecnica, il compito non di risolvere una controversia giuridica, bensì di formulare un apprezzamento tecnico che le parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale. Infatti, le parti non affidano agli arbitri il compito di elaborare una soluzione transattiva di questione su cui esiste controversia né, per conseguenza, s’impegnano ad assumere tale soluzione come contenuto della propria volontà.

Ciò posto, a parere dei giudici della Corte di legittimità, la clausola di cui sopra non prevede un arbitrato rituale o irrituale, bensì una perizia contrattuale, che viene in rilievo nel caso in cui le parti demandino a terzi la liquidazione dell’indennizzo, eventualmente previa risoluzione delle controversie sul grado di invalidità permanente o sull’efficienza causale che patologie preesistenti dell’infortunato abbiano avuto sull’esito del sinistro su cui si controverte (le radici di tale orientamento vanno cercate in Cassazione 27 luglio 1982, n. 4325, in  Archivio civile, 1982, 969 ; 17 novembre 1982, n. 6162, Foro italiano, Repertorio 1982, voce Arbitrato, n. 21).

2) Gli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina

La lettura orientata in tal senso esclude, quindi, che la clausola abbia carattere derogativo della competenza del giudice ordinario. In tal senso oltre alla decisione in esame, v. Cassazione, 13 marzo 2012, n. 3961, in  Diritto e fiscalità assicurazioni, 2013, I, 406, con nota di DE STROBEL, OGLIARI; 2 febbraio 2006, n. 2277, Foro italianoRep. 2006, voce Contratto in genere, n. 418; 4 settembre 2003, n. 12880, in Giurisprudenza. italiana, 2004, 1857; 22 ottobre 2002, n. 14909, Foro italiano, Repertorio 2002, voce Contratto in genere, n. 264; 17 giugno 2002 n. 8697, ibid., n. 420; 18 dicembre 1999, n. 14302, id., Rep. 1999, voce citata, n. 359; 23 ottobre 1998, n. 10554, in Assicurazioni, 1999, II, 2, 22; 18 febbraio 1998, n. 1721, in Diritto ed economia assicurazioni, 1998, 1021; 28 agosto 1995, n. 9032, in Rivista arbitrato, 1996, 303, con nota di BOVE; 22 maggio 1992, n. 6147, in Giurisprudenza italiana, 1993, I, 1, 821; 16 luglio 1985, n. 4178, in  Archivio civile, 1986, 52.

Nel merito, in senso conforme, v. Tribunale Piacenza, 29 ottobre 2010, in Giuisprudenza di merito, 2011, 2376, con nota di CESARETTI; Tribunale Ascoli Piceno, Sezione Distaccata, S. Benedetto del Tronto, 11 febbraio 2010, Foro italiano, Repertorio. 2010, voce citata, n. 343; Pretura Taranto, 29 aprile 1994, in Archivio circolazione, 1995, 554, Appello Palermo, 11 marzo 1983, in Rivista giuisprudenza circolazione  e trasporti, 1984, 258.

In senso contrario, altra giurisprudenza muove dalla convinzione che la perizia contrattuale sia da ascrivere algenus dell’arbitrato irrituale o libero e che, pertanto, il suo avvio comporti una temporanea improponibilità della domanda giudiziale, v. Cassazione 30 settembre 2011, n. 19998, Foro italiano, 2012, I, 1119; 22 maggio 2007, n. 11876, id., 2008, I, 1164, con nota di richiami di PALMIERI. Nel merito, v. Tribunale Roma, 11 agosto 2003, in  Giurisprudenza di merito, 2004, 902; Tribunale Palermo, 28 marzo 1980, in Rivista giuisprudenza circolazione  e trasporti, 1981, 607.

Tale contrario indirizzo giurisprudenziale muove dalla considerazione che “qualora il contratto di assicurazione preveda una ‘perizia contrattuale’, e cioè che la liquidazione dell’indennizzo avvenga ad opera di uno o più periti all’uopo nominati, la domanda giudiziale di pagamento è improponibile, per una ragione di incompatibilità logico-giuridica, fino a quando il perito o i periti non abbiano proceduto alla liquidazione, anche se il contratto stesso nulla disponga in proposito” anche se “ le parti non hanno previsto espressamente l’improponibilità del ricorso alla magistratura per le ipotesi previste nella clausola contrattuale” (in tal senso, Cassazione 29 novembre 1999, n. 13339, Foro italiano, Repertorio 1999, voce citata, n. 94), giacché “nella clausola … che preveda una ‘perizia contrattuale’ … è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice ordinario le azioni derivanti dal suddetto rapporto” (in tal senso, Cassazione 5 aprile 1984, n. 2195, id., Rep. 1984, voce Contratto in genere, n. 117;  Cass., 21 ottobre 1982, n. 5485, in  Archivio civile, 1983, 392).

Quest’ultimo orientamento è condiviso dalla dottrina. In particolare BOVE, Sull’efficacia della convenzione per perizia contrattuale, in Rivista arbitrato, 2010, 688, il quale osserva che “se nel patto per arbitrato irrituale si pone già in essere un contratto di transazione o di accertamento, che poi sarà ‘riempito’ dall’arbitro, quindi si dispone in buona sostanza del diritto litigioso, non si vede come un simile schema potrebbe spiegare l’effetto impediente da collegare al patto per perizia contrattuale, posto che in questo le parti non dispongono del diritto litigioso, ma, più limitatamente e direi diversamente, stabiliscono che per la soluzione di alcune questioni o la fissazione di certi fatti ci si debba rivolgere ad un terzo esperto in certi settori tecnici, escludendo su tali oggetti il potere decisorio del giudice statale”. Ad avviso dell’autore, pertanto, la perizia contrattuale non sarebbe un fenomeno destinato a esaurirsi sul piano della negozialità, essendo viceversa un fenomeno processuale da ricondurre alla categoria dell’arbitrato rituale: si tratterebbe di un arbitrato parziale avente a oggetto una parte di una controversia giuridica. Più ampiamente v. BOVE, La perizia arbitrale, Torino, 2001, 170; id., La perizia contrattuale, in GABRIELLI (a cura di), I contratti di composizione delle liti, Torino, 2005, II, 1237; MARINELLI,La natura dell’arbitrato irrituale, Torino, 2002, 136.

In dottrina, sulla natura della perizia contrattuale, v., altresì, SABBATELLI, Perizia contrattuale e prescrizione del diritto all’indennizzo, in Nuova giurisprudenza civile, 2009, I, 981; PALMIERI, nota di a Cassazione, 22 maggio 2007, n. 11876, in Foro italiano, 2008, I, 1164; ROSSETTI, Natura, contenuto ed effetti della c.d. “perizia contrattuale”, in Assicurazioni, 2007, II, 382; CRISCUOLO, voce Arbitraggio e perizia contrattuale, Enciclopedia diritto, Milano, 2000, agg. IV, 60. Studio Legale Milano

Fonte: Filo diritto

Studio Legale Milano, assicurazioni, clausole assicurazioni, Studio Legale Milano, NomoLex Studio Legale, Studio Legale Milano, Studio Legale Milano, Studio Legale Milano, Studio Legale Milano, Studio Legale Milano

 

Share

Ti potrebbe interessare

18 Febbraio 2021

Il condominio può rispondere in via solidale per i danni subiti dal singolo condomino


Leggi ancora
26 Dicembre 2020

Buone Feste dallo Studio Legale NomoLex


Leggi ancora
16 Gennaio 2020

Spetta ai genitori, nel caso di fatto illecito del proprio figlio minore, provare di aver vigilato ed impartito una idonea educazione


Leggi ancora
Logo Nomolex

Ultime news

  • 0
    Il condominio può rispondere in via solidale per i danni subiti dal singolo condomino
    18 Febbraio 2021
  • 0
    Buone Feste dallo Studio Legale NomoLex
    26 Dicembre 2020
  • 0
    Spetta ai genitori, nel caso di fatto illecito del proprio figlio minore, provare di aver vigilato ed impartito una idonea educazione
    16 Gennaio 2020

Seguici su Facebook

Nomolex - Studio Legale e Consulenza
© 2016 NomoLex. All Rights Reserved | WebMaster 22net | Rivedi consensi Cookies
  • Informativa privacy
  • Cookie policy
Questo sito utilizza cookie tecnici per funzionare al meglio. Chiudendo questo banner e continuando nella navigazione nessun cookie diverso da quelli tecnici verrà utilizzato da questo sito. Cookie policy
Cookie SettingsAccetto X
Rivedi consensi Cookies

Panoramica sulla privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Tuttavia, la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsent1 yearRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
CookieDurataDescrizione
sb2 yearsThis cookie is used by Facebook to control its functionalities, collect language settings and share pages.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
CookieDurataDescrizione
fr3 monthsFacebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
Powered by CookieYes Logo