Se la clausola generale dell’ingiustizia del danno erga omnes è contenuta nell’art. 2043 c.c. (“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”), quando il danno è ingiusto in quanto scaturente da un inadempimento a precedente rapporto obbligatorio (in personam), il suo risarcimento trova la propria disciplina nell’art. 1218 c.c. (“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”); si pensi, ad esempio, alla responsabilità, certamente (almeno o anche) contrattuale, dei sanitari che abbiano omesso colposamente di rilevare una malformazione fetale, con ciò causalmente determinando il danno, ingiusto in quanto lesivo di interesse giuridicamente protetto, derivante dalla compromissione del diritto, eventualmente esistente in capo al soggetto leso, ad interrompere la gravidanza:
“la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla omessa rilevazione di una malformazione fetale necessita previamente di stabilire se la nascita con malformazioni possa costituire danno ingiusto risarcibile, se esiste nesso causale tra detto evento e la condotta dei sanitari, e se questi ultimi abbiano agito con colpa. Per danno ingiusto deve intendersi la lesione di un interesse giuridicamente protetto, cioè di interesse rilevante per l’ordinamento, tutelato da norme di legge, e che dalla lesione sia derivata quale conseguenza la lesione dell’interesse al bene della vita al quale il suddetto interesse si collega. Posto che il diritto ad interrompere la gravidanza costituisce una situazione giuridica soggettiva attiva espressamente riconosciuta e regolata dall’ordinamento; la lesione del bene della vita consiste dall’interesse dell’individuo a pianificare le proprie scelte familiari e godere di un menage domestico conforme ai propri desiderata. Da cui anche il diritto di non avere figli costituisce diritto fondamentale dell’individuo che trova il proprio fondamento nella costituzione e la cui violazione costituisce danno ingiusto. Sussiste nesso causale nel caso in cui pur sussistendo le condizioni per il ricorso all’interruzione della gravidanza, il sanitario non ha adempiuto all’obbligo di una esatta informazione. Titolari del diritto a chiedere il risarcimento del danno sono solo i genitori per lesione del diritto alla pianificazione familiare, non i fratelli che non avrebbero potuto partecipare a tale pianificazione, non il soggetto malformato in quanto il fatto stesso di venire ad esistenza, non può essere considerato un danno ingiusto. Sussiste valido nesso causale in quanto i genitori del nascituro non sono stati informati delle malformazioni invalidanti, e la madre se avesse saputo avrebbe potuto legittimamente interrompere la gravidanza. Quanto alla colpa, incombe ai genitori del nascituro la sola dimostrazione di un valido contratto, spettando ai medici dimostrare la loro assenza di colpa. nel caso di specie non è stata fornita prova di assenza di colpa medica, pertanto gli stessi sono tenuti al risarcimento del danno dei genitori del nascituro” (Trib. Roma 9 marzo 2004, GRom, 2004, 152: cfr., amplius, “Responsabilita’ oggettiva e semioggettiva”, Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012).
Giova avvertire, peraltro, di come responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale siano espressioni convenzionali, non del tutto appropriate, sulle quali ampiamente si è soffermata la migliore dottrina:
“l’art. 1218 c.c., collocato nel titolo sulle obbligazioni in generale, fa riferimento all’inadempimento di qualsiasi obbligazione, e non solo delle obbligazioni nascenti da contratto, anche se è, di fatto, destinato a trovare prevalentemente applicazione a queste ultime” (Galgano, Diritto Civile, 2004).
Anzi: l’art. 1218 c.c. e l’art. 2043 c.c. paiono concernere ambiti diversi, l’uno essendo diretto a disciplinare l’inadempimento di qualsivoglia obbligazione, a prescindere dalla matrice che quest’ultima ha determinato, l’altro attenendo al diverso piano di una specifica fonte generatrice di obbligazione, ossia il fatto illecito tout court; ciononostante,
“nulla vieta di perseverare nell’abitudine linguistica che distingue fra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale …(omissis)…Entro questo ordine di classificazione il nesso che fa accostare fra loro la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale è nel fatto che entrambe conseguono ad un comportamento antigiuridico, che nel primo caso consiste nella violazione di una preesistente obbligazione e nel secondo caso si concreta nel fatto illecito definito dall’art. 2043 c.c.” (Galgano, 2004).
Quando si discorre di responsabilità contrattuale, pertanto, implicitamente omettendo le problematiche dogmatiche sopra evidenziate, s’intende generalmente far riferimento alla responsabilità nella quale incorre chi pone in essere un inadempimento ad una preesistente obbligazione, anche eventualmente scaturente da fonte diversa dal contratto; la responsabilità extracontrattuale, in tale prospettiva, resta confinata alle conseguenze esistenti in capo a chi pone in essere un fatto illecito in senso stretto (c.d. aquiliano).
Interessante rilevare, in argomento, come recentemente la Suprema Corte abbia preso posizione anche circa la qualificazione della responsabilità derivante dalla violazione delle regole di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, ritenendola senz’altro contrattuale:
“la violazione dell’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce espressione di un generale principio di solidarietà sociale che, nell’ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all’esecuzione del contratto che alla sua formazione e interpretazione, a prescindere dall’esistenza di specifichi obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge. La sua violazione, pertanto, costituisce di per sé inadempimento e genera responsabilità contrattuale, senza che sia necessario il proposito doloso di recare pregiudizio alla controparte” Cassazione civile, sez. II, 29/08/2011, n. 17716 Montagnoli e altro c. Rellini e altro Guida al diritto 2011, 43, 67 (s.m.).
Neppure configura responsabilità extra-contrattuale (né responsabilità oggettiva!) la responsabilità del datore di lavoro fondata sull’articolo 2087 del codice civile, collegata alla violazione degli obblighi di comportamento, da parte del datore di lavoro medesimo, imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento:
“la particolare forma di responsabilità datoriale di cui all’art. 2087 c.c. è ascrivibile all’ambito della responsabilità contrattuale, con ogni conseguenza in tema di distribuzione dell’onere della prova. L’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi” Consiglio Stato, sez. VI, 24/02/2011, n. 1173 (Conferma Tar Puglia, Bari, sez. I, n. 1469 del 2007) M.B. c. Min. Int. Foro amm. CDS 2011, 2, 643 – Cfr. anche Cass., sez. lav., 25 agosto 2003 n. 12467, in Giust. civ. Mass. 2003, 7 – 8; id.,18 febbraio 2000 n. 1886, in Giust.. – dello stesso tenore Tribunale Monza, sez. lav., 12/05/2009, n. 241, – Giustizia a Milano 2009, 6, 42 (s.m.), secondo il quale la responsabilità conseguente alla violazione dell’art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell’art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.), che entra così a far parte del sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori in caso di domanda di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro proposta dal lavoratore, o dall’Istituto assicuratore in via di regresso, si pone negli stessi termini che nell’art. 1218 c.c. sull’inadempimento delle obbligazioni; la regola sovrana in tale materia, desumibile dall’art. 1218 c.c., è che il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il danno, e la sua riconducibilità al titolo dell’obbligazione, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dall’onere di provare il proprio adempimento, o che l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile. Nell’applicare tale principi fondamentali civilistici alle complesse obbligazioni scaturenti dal contratto di lavoro, in particolare alla distribuzione degli oneri probatori per la responsabilità del danno da infortunio sul lavoro, si è ritenuto, ad esempio, un caso di infortunio provocato dall’uso di un macchinario, che il lavoratore deve provare il nesso causale tra uso del macchinario ed evento dannoso, restando gravato il datore di lavoro dell’onere di dimostrare di aver osservato le norme stabilite in relazione all’attività svolta, nonché di aver adottato, ex art. 2087, tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore; analoga è la soluzione in caso, ad esempio, di caduta accidentale di un operaio edile da un palazzo in costruzione, dove nessuno sostiene che tocchi al lavoratore provare l’inadempimento del datore di lavoro all’obbligo di sicurezza nell’apprestamento delle opere provvisionali. La formulazione che si rinviene in alcune pronunce di legittimità, secondo cui il lavoratore infortunato ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento del datore di lavoro all’obbligo di sicurezza non appare coerente con il principio enunciato dalle Sezioni Unite e non può pertanto essere seguita. Il principio sopra esposto non comporta l’affermazione di una responsabilità oggettiva ex art. 2087 c.c., nella stessa misura in cui l’allegazione del mancato pagamento di una somma di denaro non comporta una responsabilità oggettiva del debitore, ai sensi dell’art. 1218 c.c.; la colpa del danneggiante è essenziale per qualsiasi tipo di responsabilità civile, ma vi è una diversità di regime probatorio: nella responsabilità extracontrattuale, il danneggiato deve provare il fatto, il danno, il nesso causale, e la colpa del danneggiante, ai sensi dell’art. 2697 c.c.; nella responsabilità contrattuale l’art. 1218 (e l’art. 2087) c.c. pone una presunzione legale di colpa del debitore, ed opera una inversione dell’onere probatorio, nel senso che il debitore è ammesso a provare l’assenza di colpa, pur sempre elemento essenziale anche della sua responsabilità contrattuale.
Fonte: Persona e Danno
Studio Legale Milano, Milano Studio Legale, Studio Legale Milano, Studio Legale Milano, Avvocato Milano, NomoLex Studio Legale, Studio Legale Milano, Studio Legale Milano, Studio Legale Milano, Studio Legale Milano, Avvocati Milano, Studio Legale Milano, Studio Legale Milano
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
sb | 2 years | This cookie is used by Facebook to control its functionalities, collect language settings and share pages. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |