La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19345/2016 del 29/09/2016 ha esaminato il caso di una donna di Latina, divorziata dal 2011 che dopo aver chiuso la relazione stabile nata successivamente al divorzio, pretendeva nuovamente dall’ex marito l’assegno di mantenimento.
I giudici della Suprema Corte di Cassazione però hanno chiarito che la nuova convivenza, ovvero la stabile relazione nata dopo il divorzio, ha chiuso definitivamente la questione mantenimento e, pertanto, non si può tornare indietro poichè vantando pretese che di fatto sono già decadute fin dall’inizio della nuova relazione stabile della donna.
Dunque, niente assegno di mantenimento e poco importa per gli ermellini se la nuova convivenza sia fallita poichè “la formazione di una famiglia di fatto si caratterizza per l’assunzione piena del rischio del rapporto e, quindi, esclude ogni residua forma di solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale deve considerarsi definitivamente esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile“.
Con la suddetta sentenza Piazza Cavour ha quindi confermato l’orientamento affermato in precedenza (cfr. Cass. n. 6855/2015; 23411/2015 e 2466/2016) rigettando le richieste della ricorrente che, proprio a causa del venir meno di questa ultima convivenza, lamentava il fatto di non disporre dei mezzi adeguati per vivere non potendo più contare sul contributo del nuovo partner.
Afferma la Corte che “l’instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, cosicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso“.
La famiglia di fatto, si legge in sentenza, “è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e quindi esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale deve considerarsi ormai definitivamente esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile“.
Fonte: Sentenze Cassazione.com
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