La Corte di Cassazione, con la sentenza 18.12.2015 n. 25508, è tornata sulla questione dell’esenzione ICI per gli immobili degli enti ecclesiastici. Nel caso di specie è stato deciso che gode del beneficio fiscale di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 l’immobile di proprietà di una Fondazione di Culto, concesso in comodato d’uso gratuito ad una ONLUS, per perseguire le finalità di promozione, educazione e assistenza in favore di studenti universitari. Secondo i giudici, la condizione necessaria perché spetti l’esenzione della “utilizzazione diretta del bene da parte dell’ente possessore” varrebbe soltanto nelle ipotesi di “locazione” del bene ad altro ente, o di “concessione di beni demaniali”. Nel caso di specie, inoltre, tra i due enti (comodante e comodatario) esiste un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei loro compiti istituzionali, motivo per cui secondo la Corte si configurerebbe una fattispecie simile a quella considerata nella ris. Min. Economia e Finanze 4.3.2013 n. 4/DF, in cui l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che l’esenzione di cui alla citata lett. i) spettasse nell’ipotesi in cui l’immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente per lo svolgimento di un’attività meritevole prevista dalla norma agevolativa. La Corte di Cassazione, con la sentenza 18.12.2015 n. 25508, è tornata sulla questione dell’esenzione ICI per gli immobili degli enti ecclesiastici. Nel caso di specie è stato deciso che gode del beneficio fiscale di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 l’immobile di proprietà di una Fondazione di Culto, concesso in comodato d’uso gratuito ad una ONLUS, per perseguire le finalità di promozione, educazione e assistenza in favore di studenti universitari. Secondo i giudici, la condizione necessaria perché spetti l’esenzione della “utilizzazione diretta del bene da parte dell’ente possessore” varrebbe soltanto nelle ipotesi di “locazione” del bene ad altro ente, o di “concessione di beni demaniali”. Nel caso di specie, inoltre, tra i due enti (comodante e comodatario) esiste un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei loro compiti istituzionali, motivo per cui secondo la Corte si configurerebbe una fattispecie simile a quella considerata nella ris. Min. Economia e Finanze 4.3.2013 n. 4/DF, in cui l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che l’esenzione di cui alla citata lett. i) spettasse nell’ipotesi in cui l’immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente per lo svolgimento di un’attività meritevole prevista dalla norma agevolativa. 
Studio Legale Roma, NomoLex Studio Legale, Studio Legale Roma, Avvocati Roma, Studio Legale Roma, Studio Legale Roma