Come noto l’art. 2112 cod. civ., in caso di cessione d’azienda, tutela il lavoratore dipendente dell’imprenditore cedente, garantendogli il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro cessionario.
È inoltre pacifico in giurisprudenza che, nell’ipotesi di cessione d’azienda avvenuta sostanzialmente ma non formalmente, il prestatore di lavoro escluso dal passaggio ha diritto di adire l’Autorità Giudiziaria onde veder giudizialmente riconosciuta l’effettiva cessione d’azienda e la conseguente applicazione della tutela di cui alla richiamata disposizione codicistica.
Tuttavia, poiché l’azienda è definita come il “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”, l’indirizzo maggioritario delle pronunce giurisprudenziali nazionali sinora succedutesi nel tempo ha tendenzialmente riconosciuto la sussistenza di un trasferimento d’azienda solo ove vi fosse stato un passaggio di beni strumentali tra l’imprenditore cedente e quello cessionario.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 264 emessa il 12 luglio scorso, ha invece aderito alla più recente giurisprudenza comunitaria, ammettendo la possibilità della sussistenza di un trasferimento d’azienda anche laddove vi sia stato un passaggio di sola manodoperatra cedente e cessionario, senza dislocamento di materiali o beni strumentali e, ciò che rende ancor più innovativa la pronuncia in commento, anche qualora l’attività svolta dai lavoratori trasferiti sia di semplice manovalanza e la manodopera non sia altamente specializzata e qualificata poiché, “considerata la tipologia di attività svolta e la semplicità della stessa, si ritiene che l’organizzazione dell’attività economica coincida prevalentemente con l’organizzazione dei lavoratori rispetto a quella dei beni da questi utilizzati per la fornitura dei servizi”.
Nella stessa pronuncia il Giudice ha inoltre precisato che il duplice termine decadenziale previsto dall’art. 32, comma 4, lettera C), Legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e di 180 giorni per l’impugnazione giudiziale del provvedimento di cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, con termine decorrente dalla data del trasferimento, si applica “solo in presenza di una formale comunicazione scritta … di modifica del rapporto nel caso di trasferimento d’azienda”.
Fonte: Altalex
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