nomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-header
  • Lo Studio
  • Aree di attività
  • Professionisti
  • Gratuito Patrocinio
  • Domiciliazioni
  • News
  • Contatti
✕
Assicurazione obbligatoria dell’avvocato: il decreto attuativo
13 Ottobre 2016
E’ trasferimento d’azienda anche se passa solo personale non altamente specializzato
13 Ottobre 2016

In questa interessante decisione (sentenza 22 settembre 2016, n. 39331), la Corte Suprema ribadisce come il reato di maltrattamenti in famiglia si configuri anche a seguito della cessazione della convivenza e in presenza della separazione, qualora l’attività persecutoria si contestualizzi in ambito familiare. Ed invero, il vincolo coniugale non viene meno con la separazione legale, ma si attenua soltanto, posto che rimangono integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale, nonché di collaborazione tra coniugi. Ne discende che laddove la condotta criminosa incida sui rapporti familiari, la separazione non esclude il reato di cui all’art. 572 c.p.

Il fatto

La Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza in cui S. veniva condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia, tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, danneggiamento e violazione di domicilio.

Il ricorso in Cassazione

La sentenza di condanna non veniva condivisa dal difensore dell’imputato che nel ricorso per Cassazione articolava tre motivi di doglianza:

i) violazione degli art. 572 c.p. e art. 192 c.p.p. sul rilievo della mancata integrazione del reato di maltrattamenti in famiglia, posto che S e la persona offesa si erano separati nel 2009 e la convivenza era cessata ancor prima; inoltre, veniva dedotta la illegittimità delle fonti di prova, in quanto costituite da dichiarazioni inattendibili di soggetti vicini alla persona offesa;

ii) vizio di motivazione in ordine alla entità del trattamento sanzionatorio;

iii) vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione della Cassazione

La Corte di legittimità ha rigettato integralmente il ricorso dell’imputato, dichiarandolo inammissibile.

La Suprema Corte ha infatti rilevato l’infondatezza della censura mossa dal ricorrente in ordine all’impossibilità di configurare il reato di maltrattamenti in famiglia in caso di cessazione della convivenza e di intervenuta separazione personale.

Sul punto, unanime è l’orientamento della giurisprudenza nell’affermare che il reato di maltrattamenti in famiglia sussiste anche in danno di una persona non più convivente con l’agente, laddove quest’ultimo e la persona offesa siano legati da rapporti di coniugio o dalla filiazione. Poiché la convivenza non rappresenta quindi un presupposto della fattispecie delittuosa, il reato di cui all’art. 572 c.p. ben può essere integrato a seguito della separazione tra i coniugi.

Ed invero, è proprio l’intimo condizionamento che scaturisce dal vincolo coniugale, solo attenuato in caso di separazione personale, a rendere la persona offesa ancora più vulnerabile qualora la condotta criminosa trovi il proprio fondamento nel rapporto familiare.

Inoltre, merita un dovuto approfondimento la questione, seppur brevemente accennata nella sentenza, inerente al rapporto tra l’art. 572 c.p. e il reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p.

Con l’introduzione dell’aggravante dell’art. 612-bis c.p., che prevede una pena aumentata qualora il fatto sia commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da una relazione affettiva alla persona offesa, si potrebbe generare un concorso apparente di norme con il reato di cui all’art. 572 c.p.; conflitto da risolversi con l’applicazione del principio di specialità espressamente richiamato dalla clausola di sussidiarietà contenuta nell’incipit dell’art. 612-bis c.p., che conduce all’applicazione del reato più grave (nel caso di specie, il reato di maltrattamenti in famiglia punito dai due ai sei anni).

Integreranno, invece, il reato di cui all’art. 612-bis c.p. tutte quelle condotte criminose che esulano dalla fattispecie di maltrattamenti in famiglia per la sopravvenuta definitiva cessazione della relazione familiare o affettiva, nonostante siano sorte nell’ambito della comunità familiare.

Dirimente sarà quindi individuare nel caso concreto quanto sia definitiva e risalente la cessazione della convivenza. Laddove infatti la convivenza sia cessata da molto tempo ed in modo irreversibile, potrà configurarsi il delitto di atti persecutori nella sua forma aggravata; diversamente, qualora l’attività persecutoria incida sui vincoli familiari e in essi trovi il proprio fondamento, sebbene la convivenza sia venuta meno, il fatto penalmente rilevante rientrerà nell’ambito applicativo dell’art. 572 c.p.

La decisione in sintesi

Esito del ricorso: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Studio Legale Civitavecchia

Fonte: Altalex

Studio Legale Civitavecchia, NomoLex Studio Legale, Studio Legale Civitavecchia, Avvocati Civitavecchia, Studio Legale Civitavecchia, Studio Legale Civitavecchia

Share

Ti potrebbe interessare

18 Febbraio 2021

Il condominio può rispondere in via solidale per i danni subiti dal singolo condomino


Leggi ancora
26 Dicembre 2020

Buone Feste dallo Studio Legale NomoLex


Leggi ancora
16 Gennaio 2020

Spetta ai genitori, nel caso di fatto illecito del proprio figlio minore, provare di aver vigilato ed impartito una idonea educazione


Leggi ancora
Logo Nomolex

Ultime news

  • 0
    Il condominio può rispondere in via solidale per i danni subiti dal singolo condomino
    18 Febbraio 2021
  • 0
    Buone Feste dallo Studio Legale NomoLex
    26 Dicembre 2020
  • 0
    Spetta ai genitori, nel caso di fatto illecito del proprio figlio minore, provare di aver vigilato ed impartito una idonea educazione
    16 Gennaio 2020

Seguici su Facebook

Nomolex - Studio Legale e Consulenza
© 2016 NomoLex. All Rights Reserved | WebMaster 22net | Rivedi consensi Cookies
  • Informativa privacy
  • Cookie policy
Questo sito utilizza cookie tecnici per funzionare al meglio. Chiudendo questo banner e continuando nella navigazione nessun cookie diverso da quelli tecnici verrà utilizzato da questo sito. Cookie policy
Cookie SettingsAccetto X
Rivedi consensi Cookies

Panoramica sulla privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Tuttavia, la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsent1 yearRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
CookieDurataDescrizione
sb2 yearsThis cookie is used by Facebook to control its functionalities, collect language settings and share pages.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
CookieDurataDescrizione
fr3 monthsFacebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
Powered by CookieYes Logo