In questa interessante decisione (sentenza 22 settembre 2016, n. 39331), la Corte Suprema ribadisce come il reato di maltrattamenti in famiglia si configuri anche a seguito della cessazione della convivenza e in presenza della separazione, qualora l’attività persecutoria si contestualizzi in ambito familiare. Ed invero, il vincolo coniugale non viene meno con la separazione legale, ma si attenua soltanto, posto che rimangono integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale, nonché di collaborazione tra coniugi. Ne discende che laddove la condotta criminosa incida sui rapporti familiari, la separazione non esclude il reato di cui all’art. 572 c.p.
Il fatto
La Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza in cui S. veniva condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia, tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, danneggiamento e violazione di domicilio.
Il ricorso in Cassazione
La sentenza di condanna non veniva condivisa dal difensore dell’imputato che nel ricorso per Cassazione articolava tre motivi di doglianza:
i) violazione degli art. 572 c.p. e art. 192 c.p.p. sul rilievo della mancata integrazione del reato di maltrattamenti in famiglia, posto che S e la persona offesa si erano separati nel 2009 e la convivenza era cessata ancor prima; inoltre, veniva dedotta la illegittimità delle fonti di prova, in quanto costituite da dichiarazioni inattendibili di soggetti vicini alla persona offesa;
ii) vizio di motivazione in ordine alla entità del trattamento sanzionatorio;
iii) vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione della Cassazione
La Corte di legittimità ha rigettato integralmente il ricorso dell’imputato, dichiarandolo inammissibile.
La Suprema Corte ha infatti rilevato l’infondatezza della censura mossa dal ricorrente in ordine all’impossibilità di configurare il reato di maltrattamenti in famiglia in caso di cessazione della convivenza e di intervenuta separazione personale.
Sul punto, unanime è l’orientamento della giurisprudenza nell’affermare che il reato di maltrattamenti in famiglia sussiste anche in danno di una persona non più convivente con l’agente, laddove quest’ultimo e la persona offesa siano legati da rapporti di coniugio o dalla filiazione. Poiché la convivenza non rappresenta quindi un presupposto della fattispecie delittuosa, il reato di cui all’art. 572 c.p. ben può essere integrato a seguito della separazione tra i coniugi.
Ed invero, è proprio l’intimo condizionamento che scaturisce dal vincolo coniugale, solo attenuato in caso di separazione personale, a rendere la persona offesa ancora più vulnerabile qualora la condotta criminosa trovi il proprio fondamento nel rapporto familiare.
Inoltre, merita un dovuto approfondimento la questione, seppur brevemente accennata nella sentenza, inerente al rapporto tra l’art. 572 c.p. e il reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p.
Con l’introduzione dell’aggravante dell’art. 612-bis c.p., che prevede una pena aumentata qualora il fatto sia commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da una relazione affettiva alla persona offesa, si potrebbe generare un concorso apparente di norme con il reato di cui all’art. 572 c.p.; conflitto da risolversi con l’applicazione del principio di specialità espressamente richiamato dalla clausola di sussidiarietà contenuta nell’incipit dell’art. 612-bis c.p., che conduce all’applicazione del reato più grave (nel caso di specie, il reato di maltrattamenti in famiglia punito dai due ai sei anni).
Integreranno, invece, il reato di cui all’art. 612-bis c.p. tutte quelle condotte criminose che esulano dalla fattispecie di maltrattamenti in famiglia per la sopravvenuta definitiva cessazione della relazione familiare o affettiva, nonostante siano sorte nell’ambito della comunità familiare.
Dirimente sarà quindi individuare nel caso concreto quanto sia definitiva e risalente la cessazione della convivenza. Laddove infatti la convivenza sia cessata da molto tempo ed in modo irreversibile, potrà configurarsi il delitto di atti persecutori nella sua forma aggravata; diversamente, qualora l’attività persecutoria incida sui vincoli familiari e in essi trovi il proprio fondamento, sebbene la convivenza sia venuta meno, il fatto penalmente rilevante rientrerà nell’ambito applicativo dell’art. 572 c.p.
La decisione in sintesi
Esito del ricorso: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Fonte: Altalex
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