Il legislatore per la difesa del cittadino non abbiente ha introdotto l’istituto del “patrocinio a spese dello Stato” o semplicemente “gratuito patrocinio”.
Chi ha diritto di essere ammesso al gratuito patrocinio non è tenuto al pagamento di alcune spese quali contributo unificato, spese forfettizzate per le notifiche a richiesta d’ufficio.
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta generale sul reddito, non superiore ad € 11.369,24.
Si noti bene: se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi di ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono in contestazione diritti della personalità (si pensi alla separazione personale).
In ambito penale, il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Il patrocinio è assicurato: nel processo penale, nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione.
In ambito civile è necessario presentare la c.d. istanza di ammissione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui si svolge il processo. La domanda può essere presentata personalmente dall’istante o dal suo legale, oppure inviata a mezzo raccomandata a/r.
In ambito penale, invece, l’istanza deve essere presentata all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.
Attenzione!!! Non tutti gli avvocati possono operare con il gratuito patrocinio, ma solo gli avvocati che risultano iscritti in un apposito elenco, elenco consultabile presso le rispettive sedi o pubblicato online sui vari siti web.
In mancanza dei requisiti la domanda viene semplicemente respinta o dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente nei giudizi civili, amministrativi, contabili, tributari e di volontaria giurisdizione o dal magistrato davanti al quale pende il processo penale.
Se nel corso del giudizio colui che è stato già ammesso al gratuito patrocinio superasse il limite reddituale previsto dalla Legge, il beneficio del gratuito patrocinio viene revocato.
Si noti bene: il cittadino può usufruire del beneficio del gratuito patrocinio ogni qualvolta, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge.
Nella procedura di mediazione è possibile presentare l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio?
La risposta è sì. In questo caso il cittadino che richiede o aderisce alla mediazione depositando istanza di ammissione al gratuito patrocinio non dovrà corrispondere alcuna indennità all’Organismo di Conciliazione.
Chi scrive fa presente che in sede di mediazione il gratuito patrocinio non copre gli onorari dell’Avvocato. In sede di procedura di mediazione l’assistenza di un avvocato è obbligatoria.
Fonte: LeggeOggi.it
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